Cassazione: sono ammesse anche misure alternative alla custodia cautelare in carcere per chi è indagato di violenza sessuale di gruppo

Redazione 06/02/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 4377 del 1° febbraio 2012 la Corte di cassazione ha stabilito che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di violenza sessuale di gruppo, anche ai danni di un minore, non deve essere automatica l’applicazione della misura carceraria, potendo invece il giudice ben valutare di applicare un’altra misura, come ad esempio gli arresti domiciliari.

La pronuncia rappresenta il risvolto di una sentenza della Corte costituzionale intervenuta nel 2010: all’epoca fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275. co. 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedeva come misura cautelare obbligatoria, in presenza dei gravi indizi di colpevolezza, la custodia cautelare in carcere per i reati previsti dagli articoli 600 bis, 609 bis e 609quater, n. 1, del codice penale, e cioè la prostituzione minorile, la violenza sessuale, e gli atti sessuali con minorenne.

Oltre a tali reati, per i quali, dicevamo, in seguito all’intervento della Consulta non è più obbligatoria la misura custodiale, la norma ne elenca altri, fra cui i reati di associazione per delinquere e quelli concernenti il traffico di stupefacenti; per questi invece la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta adeguata, in quanto queste ultime fattispecie evidentemente si presentano più gravi e comunque di maggiore allarme sociale.

La Cassazione ha ora esteso gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale, ossia il divieto di graduazione delle misure cautelari, anche all’articolo 609octies, annullando la sentenza del tribunale del riesame in cui si dava per scontata la custodia cautelare in carcere per gli indagati del reato di violenza sessuale di gruppo.

La misura custodiale, originariamente prevista nel nostro ordinamento come extrema ratio, era stata prevista come necessaria in relazione ai reati a sfondo sessuale dal pacchetto sicurezza del 2009, probabilmente sull’onda dell’allarme sociale suscitato dal moltiplicarsi dei delitti a sfondo sessuale.

Ma la Corte costituzionale aveva sottolineato come ai fini delle misure cautelari fosse inammissibile equiparare i reati sessuali ai delitti di mafia, per i quali pure vige la stessa necessari età delle misura custodiale: i primi, a differenza dei secondi, di norma non presentano legami qualificati tra l’indagato e un ambiente delinquenziale pericoloso, circostanza che impedisce il ricorso a misure alternative al carcere.

La Cassazione si è posta in linea con la suddetta pronuncia, ed ha rinviato al Tribunale il nuovo esame sulla misura cautelare da applicare agli indagati.

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