Cassazione: sì all’annullamento del matrimonio se uno dei coniugi è anaffettivo

Redazione 04/06/12
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Con la sentenza n. 8772 del 31 maggio 2012 i giudici di legittimità hanno ammesso la possibilità che venga delibata, con effetti nel nostro ordinamento, la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario che trova la sua causa nella anaffettività grave e patologica di uno dei coniugi.

L’annullamento era stato richiesto da un uomo, un professionista affermato, che soffriva per il proprio matrimonio rendendosi conto del fatto che non riusciva ad esprimere nessun sentimento nei confronti della moglie.

La donna, però, si era opposta alla decisione, delibata in prima istanza dalla Corte d’appello, e aveva presentato il ricorso in Cassazione.

Ma anche un sede di legittimità è stato confermato l’orientamento dei giudici rotali e di merito; sul punto si legge: «il Giudice a quo, diversamente da quanto afferma la ricorrente, fornisce una motivazione adeguata e non illogica sulla incapacità psichica dell’uomo, come emergente dalla sentenza ecclesiastica: un disturbo della personalità caratterizzato tra l’altro da rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti, a nulla rilevando l’elevato livello culturale e l’attività professionale del soggetto; il disturbo predetto, si presta infatti ad incidere negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psico affettivi, rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e condivisione con il coniuge».

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