Cassazione: sì al risarcimento in favore dei parenti della vittima straniera del sinistro stradale

Redazione 30/08/13
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Lucia Nacciarone

La somma riparatrice va riconosciuta, ad avviso dei giudici di legittimità (sentenza n. 19788 del 28 agosto 2013) anche in assenza di una condizione di reciprocità fra il nostro Paese e quello di appartenenza del cittadino straniero deceduto.

L’entità dell’indennizzo, continuano ancora gli ermellini, deve essere parametrata in base alle sofferenze patite, senza tenere in alcun conto la Nazione della vittima.

Respinto quindi il ricorso della compagnia assicuratrice, condannata in primo e secondo grado a risarcire i danni morali occorsi alla madre e ai fratelli della vittima dell’incidente stradale; i giudici del merito avevano infatti ritenuto che fosse irrilevante l’esistenza o meno della condizione di reciprocità fra gli Stati coinvolti, trattandosi di risarcimento di danni morali.

L’assicurazione invece ritenendo eccessive le somme liquidate, aveva sostenuto che era necessario tener conto della reciprocità ed anche della diversa realtà socio-economica dei due Paesi.

Le argomentazioni non sono state condivise dalla Suprema Corte che precisa, invero, sul punto, che il principio di reciprocità non può operare in quanto allo straniero, per il sol fatto di essere presente nel nostro Paese, devono essere riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalla legislazione internazionale, tra cui sono annoverati l’intangibilità degli affetti e della solidarietà della famiglia, nonché l’interesse all’integrità morale ove pregiudicata da ingiusta sofferenza. Inoltre, avvisano i giudici, sarebbe estremamente discriminatorio fondare l’entità del risarcimento per il danno morale patito in conseguenza della perdita del congiunto sulla diversa realtà economica dei paesi e sugli usi e costumi delle varie società, e non in base all’intensità delle sofferenze patite, come correttamente avevano fatto i giudici di merito.

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