Cassazione: risarcibile il danno esistenziale ai parenti della vittima dell’incidente stradale

Redazione 13/11/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la sentenza n. 25409 del 12 novembre 2013, che ha accordato l’indennizzo considerando il suddetto pregiudizio come una sottocategoria del danno di natura morale: e ciò, nonostante l’acclarata giurisprudenza in materia secondo cui il danno esistenziale è una ‘mera categoria descrittiva’.

Nel caso sottoposta all’attenzione della Corte la quota risarcitoria liquidata è stata stabilita nella misura di un settimo dell’importo liquidato a titolo di danno morale in favore del fratello della vittima e della madre e del padre (a sua volta deceduto).

Con la sentenza i Giudici con l’ermellino quindi confermano la valutazione della Corte d’appello che aveva ridotto ai parenti l’entità del risarcimento a titolo di danno esistenziale, che pure era stato liquidato.

Infatti, ad avviso della Cassazione, deve essere ribadita l’interpretazione secondo cui il danno esistenziale costituisce soltanto un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale; tuttavia resta com’è pure la statuizione secondo cui esso deve essere liquidato nella misura di un settimo dell’importo liquidato a titolo di danno morale considerata la composizione del nucleo familiare e l’età dei danneggiati: pertanto la madre ha ottenuto 150 mila euro, l’unico figlio rimasto 75 mila.

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