Cassazione: risarcibile il danno alla vita di relazione come autonoma componente del pregiudizio psico-fisico

Redazione 03/09/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 la terza sezione civile della Corte di legittimità ha riconosciuto il risarcimento per il danno alla vita di relazione compromessa in favore di un uomo che aveva riportato un gravissimo handicap in seguito ad un incidente stradale.

La vittima era su un’auto guidata dall’amico, morto sul colpo dopo il violento impatto: il guidatore, affrontando una curva della strada a velocità non moderata, aveva perso la tenuta e si era ribaltato più volte finendo contro la banchina stradale.

Il passeggero aveva riportato lesioni gravissime che lo avevano portato ad un’invalidità totale. Per questo gli era stata liquidata una somma pari a più di un milione di euro, comprensiva del risarcimento per il danno biologico e morale subìto, nonché patrimoniale per la perdita totale della capacità lavorativa, somma posta a carico della compagnia assicuratrice, individuata come obbligato.

L’entità della somma non è stata comunque ritenuta adeguata dalla Corte di legittimità, non essendo stato tenuto conto del danno alla vita di relazione. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione si richiama ad un proprio precedente, secondo cui le macrolesioni che comportano un peggioramento, anzi uno sconvolgimento della qualità della vita e l’impossibilità dell’esplicazione delle qualità umane che non siano capacità di produrre reddito e l’integrità fisica valutata e valutabile sotto il profilo medico-legale, assolvono di per sé stesse la funzione di esplicitare l’esistenza del pregiudizio rilevante per il risarcimento del danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa.

La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il peggioramento delle condizioni di vita, in un soggetto cranioleso, emiplegico e con paresi facciale sinistra, non autosufficiente e che necessiti di diuturna assistenza, non fosse tale da determinare l’integrale ed equa rideterminazione del danno.

Su tale punto la motivazione dei giudici di merito è apparsa, ad avviso della Corte di legittimità, illogica e insufficiente e lesiva del diritto al risarcimento integrale del danno da perdita della vita di relazione che pure è una componente del danno biologico ma che appartiene anche all’esplicazione della vita attiva e sociale, che viene ad essere totalmente disintegrata.

Per questo va tenuto conto anche del suddetto aspetto nella liquidazione della somma.

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