Cassazione: per il sequestro dei beni ad una società è necessario il profitto effettivamente conseguito

Redazione 01/02/12
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Con la sentenza n. 3238 del 26 gennaio 2012 la Cassazione ha posto un freno al sequestro dei beni di imprese accusate di responsabilità amministrativa.

Ad avviso dei giudici di legittimità la confisca per equivalente sui beni di una società accusata, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di responsabilità amministrativa dipendente da reato, è possibile solo quando il profitto del reato sia già stato monetizzato; quindi i crediti non posso essere sottoposti a misura ablativa.

La decisione in parola ha annullato il sequestro finalizzato alla confisca di terreni oggetto di un contratto preliminare, come misura preventiva contro l’azienda, coinvolta in un’inchiesta per corruzione.

La società aveva però presentato ricorso assumendo, fra gli altri motivi, l’inapplicabilità della confisca per equivalente ad un diritto di credito, che è soltanto una potenzialità dell’azienda.

La Corte ha accolto questo motivo, precisando che «il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in caso di responsabilità da reato degli enti collettivi deve ritenersi illegittimo quando un’utilità non sia effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario. Infatti il credito, ancorché liquido ed esigibile, è utilità non ancora percepita, ma soltanto attesa».

Dunque il profitto che può legittimare la confisca presuppone necessariamente una monetizzazione.

Redazione

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