Cassazione: no all’adozione internazionale se i coniugi esprimono troppi pregiudizi sul minore

Redazione 04/01/12
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Con l’ordinanza n. 29424 depositata il 28 dicembre 2011 la Corte di legittimità ha reso definitiva la decisione del Tribunale per i minorenni e della Corte d’appello di rigetto della domanda di idoneità all’adozione internazionale proposta da due coniugi.

Il rigetto era stato motivato in base al fatto che gli adottandi avevano espresso, in Tribunale, una serie di perplessità che, ad avviso dei giudici, denotavano un atteggiamento spaventato e difensivo di fonte ad incognite che nell’adozione sono possibili, se non altamente probabili, e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quell’accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.

In particolare, i due coniugi avevano dichiarato, in ordine alle probabili caratteristiche di un minore straniero adottando, di non volere un fanciullo di religione di origine diversa da quella cattolica, così come bambini figli di pazienti psichiatrici, e neanche bambini rom a causa del loro carattere difficile; infine, perplessità erano state espresse anche in ordine a bambini neri, per via del colore della pelle.

La Cassazione, confermando il verdetto dei giudici di merito, ha ravvisato l’inidoneità degli aspiranti adottanti ad educare, istruire e mantenere i minori, valutazione che era già per l’appunto stata effettuata correttamente da Tribunale e Corte d’appello.

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