Cassazione: nessuna responsabilità per la società di revisione i cui revisori sono accusati di false certificazioni

Redazione 28/09/11
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A chiarirlo sono state le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011.

Le decisione ha fornito un’interpretazione delle norme che si sono succedute nel tempo a questo proposito, e ha denunciato un vuoto legislativo del D.Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, per l’avere il provvedimento omesso di considerare fra i reati-presupposto della responsabilità degli enti le norme del Testo Unico in materia finanziaria sulle società di revisione. In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità, non è possibile affermare la responsabilità di una società di revisione a causa della condotta di un suo dipendente, imputato del reato di false informazioni e certificazioni.

La Corte ripercorre quindi l’iter legislativo intervenuto in materia. A tal fine viene evidenziato che l’art. 27 del D.Lgs. 39/2010, nell’abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell’art. 174-bis del TUF (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) non sia intervenuto direttamente sul catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, ancorché il nostro ordinamento ne abbia finora favorito una progressiva espansione. L’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2011, che annovera appunto i reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente richiede, infatti, un’appartenenza delle norme richiamate al codice civile, di cui l’art. 174-bis del TUF non fa parte. Inoltre, lo stesso art. 174-bis non è mai stato annoverato tra i reati-presupposto idonei ad ascrivere la responsabilità dell’ente. Queste sono, in sintesi, le motivazioni che hanno indotto la Cassazione a concludere che, nell’abrogare e riformulare il contenuto dell’art. 174 bis del TUF, il D.Lgs. 39/2010 non ha in alcun modo influenzato la disciplina della responsabilità da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001, in quanto le relative fattispecie non sono richiamate da quest’ultimo e non possono porsi a fondamento di tale responsabilità.

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