Cassazione: nessun automatismo fra il cambiamento del sesso del coniuge e lo scioglimento del matrimonio

Redazione 10/06/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

 

Con l’ordinanza n. 14329 del 6 giugno 2013 gli ermellini hanno ritenuto non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità poste con riferimento alla norma di cui all’articolo 4 della legge n. 164 del 1982, laddove prevede come effetto automatico del passaggio in giudicato della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal soggetto che ha esercitato il diritto sopra indicato, con conseguenza irreparabili sulla conservazione del vincolo nei confronti dell’altro coniuge.

La norma citata, secondo i giudici di Cassazione, sarebbe in contrasto con gli artt. 2 e 29 della Costituzione e gli artt. 8 e 12 della CEDU, poste a tutela delle formazioni sociali e della famiglia nello specifico; il divorzio ‘imposto’, alla coppia coniugata che sia stata ‘attraversata’ dalla rettificazione di sesso di uno dei due componenti, infatti, è discriminatorio e viola i diritti fondamentali della persona.

Invero, prosegue la Corte di legittimità, le scelte appartenenti alla sfera emotiva e affettiva costituiscono il fondamento dell’autodeterminazione e si esplicano al di fuori di qualsiasi ingerenza statuale.

Il matrimonio, osservano ancora i giudici, è fondato in via esclusiva sul canone indefettibile del consenso, e la previsione contenuta nella norma censurata ignora il rilievo primario di formazioni sociali in un contesto in cui è largamente condivisa l’esigenza di riconoscere le unioni di fatto.

E quindi non può legittimarsi una ipotesi di divorzio ex lege che non richieda una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale limitatamente alla decisioni relative ai figli minori.

Ora la decisione spetta alla Corte costituzionale.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento