Cassazione: matrimonio nullo se il coniuge nasconde una deviazione sessuale

Redazione 22/04/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 9484 del 18 aprile 2013 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un uomo che aveva nascosto alla fidanzata una deviazione sessuale, a causa della quale per tutto il periodo del matrimonio la donna era stata privata dell’intimità.

La devianza, sostengono i giudici, impedisce che una coppia possa godere del normale svolgersi della relazione, incluso l’aspetto appena citato, e ben può rappresentare il presupposto per l’indennità e l’assegno di mantenimento successivamente allo scioglimento del vincolo.

L’accertamento della mala fede del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio e della buona fede dell’altro può essere svolto anche attraverso un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente dissentendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale ecclesiastico.

Il comportamento doloso deve consistere, continuano i giudici, in azioni od omissioni di natura relazionale che incidano direttamente sulla scelta e sulla condizione esistenziale dell’altro coniuge.

La situazione va pacificamente ricondotta alla fattispecie dell’errore sulle qualità personali dell’altro coniuge, consistente in un’anomalia o deviazione sessuale, tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale e che, se conosciuto, avrebbe escluso la prestazione del consenso al matrimonio.

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