Cassazione: le spese processuali non possono essere liquidate in modo sproporzionato rispetto al valore della causa

Redazione 11/10/11
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A stabilirlo è stata una recente decisione della Corte di legittimità (sent. n. 20256 depositata il 3 ottobre 2011)  con cui il collegio ha disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova e diversa liquidazione delle spese del giudizio, sia di merito che di legittimità.

I fatti sono i seguenti: nel ricorso era stata dedotta la violazione dell’art. 5 della tariffa forense approvato con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, sostenendo che il Tribunale, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, non si fosse attenuto, in sede di liquidazione delle spese, al criterio della natura e del valore della controversia, di cui al comma 1 della citata norma, avendo liquidato somme manifestamente sproporzionate rispetto al valore della lite.

La decisione impugnata, ad avviso dei giudici di legittimità, va cassata per due motivi, in primo luogo per la liquidazione manifestamente contrastante con la tariffa richiamata, attesa l’esiguità del valore della lite, in secondo luogo a causa del difetto di qualunque motivazione nella sentenza che consenta di ricostruire le regioni per le quali il giudice aveva provveduto in siffatto modo (Lucia Nacciarone).

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