Cassazione: le intercettazioni sono utilizzabili anche nei procedimenti connessi

Redazione 03/10/11
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Alla vigilia dell’approvazione della nuova legge destinata a regolare il mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni, e, segnatamente, a prevederne i limiti e l’utilizzabilità, interviene la pronuncia della Cassazione n.34735 del 26 settembre 2011.

I giudici supremi di legittimità hanno statuito che l’intercettazione legittima per un reato è utilizzabile per gli illeciti connessi nello stesso procedimento. Infatti, laddove si tratti di reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale (norma che comprende, tra gli altri, i delitti non colposi puniti con l’ergastolo o con reclusione superiore a cinque anni, i delitti concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope, i delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive, i delitti di contrabbando, i reati di ingiuria, minaccia, lesioni), gli esiti delle intercettazioni sono utilizzabili anche per tutti gli altri reati trattati nel medesimo procedimento, senza alcuna condizione.

Ciò, in virtù di un’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 266 e 270 del codice di procedura penale, norme regolanti l’utilizzabilità delle intercettazioni legittimamente acquisite.

Quando si tratti invece di reati diversi da quelli indicati dall’art. 266 c.p.p. l’utilizzazione degli esiti della intercettazione è subordinata alla sussistenza dei parametri di cui agli artt. 270 c.p.p (devono risultare indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza).

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