Cassazione: la coppia che si apparta in auto commette il reato di atti osceni anche se la strada è chiusa

Redazione 05/03/12
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Il reato di atti osceni, ad avviso dei giudici della Corte suprema di legittimità, è un reato di pericolo, e dunque la visibilità degli atti posti in essere deve essere valutata ex ante, in relazione al luogo e all’ora in cui la condotta antigiuridica viene posta in essere.

Nel caso di specie l’imputato, condannato già in primo e secondo grado per atti osceni in luogo pubblico, era stato fermato nel momento in cui, chiuso nella propria autovettura, consumava un rapporto sessuale con un’extracomunitaria.

L’uomo si era difeso sostenendo che la strada in cui avveniva il fatto era una strada chiusa, ma i giudici avevano osservato come invece in quel momento l’accesso fosse pieno, e dunque ciò che avveniva all’interno dell’autovettura completamente visibile.

Col ricorso in Cassazione, l’uomo aveva inoltre chiesto la conversione della pena detentiva, richiesta respinta in sede di merito in quanto non era stata riscontrata nell’uomo la presenza di «elementi di emenda».

In relazione a questo punto i giudici di legittimità hanno affermato che «la conversione della pena detentiva (art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689) è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali l’idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l’adempimento delle prescrizioni applicabili e che ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale: tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito».

Secondo la Cassazione i giudici di merito non hanno esercitato correttamente il loro potere discrezionale, giacché affermare la mancanza di elementi di emenda non è di per sé sola sufficiente a fondare il giudizio sulla eventuale conversione della pena; tale elemento andrebbe infatti rapportato a dati concreti per ricostruire le modalità del fatto per cui è intervenuta la condanna e la personalità del condannato.

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