Cassazione: in caso di incidente il reato di fuga è punibile anche a titolo di dolo eventuale

Redazione 25/11/11
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Con la sentenza n. 43019 del 22 novembre 2011 la Corte di legittimità ha confermato la condanna nei confronti di un tassista per il reato di cui all’art. 189, comma 6, del Codice della strada, norma che incrimina la condotta di chi, in caso di incidente, con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi.

Nel caso di specie un tassista aveva tamponato una motociclista, che era riuscita però a rimanere in sella al suo mezzo e a rincorrerlo; una volta raggiuntolo, la donna gli aveva chiesto i dati, e l’uomo si era rifiutato, mostrandosi particolarmente irritato per la richiesta.

La donna allora aveva chiesto l’intervento dei vigili urbani i quali confermavano che il suo motorino era stato urtato e riportava danni, seppur lievi.

L’uomo era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 186 C.d.s., mentre era stato assolto dal reato di omissione di soccorso.

La fattispecie prevista dal Codice della strada è punibile solo nella forma dolosa, e a questo riguardo i giudici di legittimità hanno specificato che con essa è compatibile anche il dolo eventuale, che in definitiva, dato il comportamento del tassista prima e dopo l’incidente, poteva essere l’ipotesi maggiormente accreditata.

Precisa infatti la Suprema Corte che «ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attendere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza. Nel caso in esame il ricorrente non poteva non aver percepito l’incidente, egli era consapevole che l’incidente stesso era riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi; ricorreva, quindi, l’elemento psicologico quantomeno nella forma del dolo eventuale attestato dal rifiuto del ricorrente, per effetto del suo allontanamento, di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali la condotta costituiva reato». (Lucia Nacciarone)

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