Cassazione: il Sindaco che usa la carta di credito istituzionale non è colpevole di peculato

Redazione 14/10/11
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Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 36718 dell’11 ottobre 2011) ha annullato la sentenza dei giudici d’appello con la quale veniva condannato per peculato un uomo per avere, nella qualità di ex Sindaco, usato la carta di credito istituzionale, avendo dato solo in un secondo momento al Comune i giustificativi delle spese.

Proprio quest’ultima circostanza ha portato i giudici di merito a chiedere una nuova valutazione del fatto, disponendo il rinvio a diverso giudice, che avrà il compito di chiarire se le spese saldate con la carta di credito del Comune sono state fatte per fini istituzionali o personali.

Ad avviso della Cassazione infatti, non rileva la circostanza, a cui avevano invece dato peso i giudici d’appello, che i giustificativi siano stati forniti in ritardo: occorre, invece, dimostrare che la spesa sostenuta realizzi in modo chiaro e trasparente la realizzazione di uno scopo pubblico e non la canalizzazione del denaro ad un fine personale.

I giudici di legittimità sottolineano che «il meccanismo contabile della apertura di credito, con concessione della carta, presuppone che, nell’atto di compimento delle spese, sia emessa un doppia nota contabile: una rilasciata subito all’esibitore della carta, l’altra inviata in un estratto conto e sottoposta alla verifica del debitore. In tal modo la spesa è immediatamente valutabile dall’organo di controllo amministrativo. È l’esborso in sé che può costituire, o meno, reato».

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