Cassazione: il risarcimento per l’infortunio in itinere del lavoratore non spetta in caso di utilizzo del mezzo privato

Redazione 08/11/11
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Con l’ordinanza n. 22759 del 3 novembre 2011 i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso di un lavoratore che si era visto negare indennizzo dalla Corte d’appello per un incidente stradale accaduto mentre si recava a lavoro.

Il lavoratore, vittima del sinistro, pretendeva di essere risarcito dall’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, che appunto prevede fra le fattispecie indennizzabili anche il sinistro accaduto durante il tragitto per giungere sul luogo di lavoro.

La Corte d’appello aveva negato l’indennizzo sostenendo che esso può essere previsto solo nelle ipotesi in cui il lavoratore utilizzi mezzi pubblici. Ma poiché, nella fattispecie, ciò non era avvenuto, e il lavoratore si era recato nella sede lavorativa con mezzi propri non era coperto dall’assicurazione. A ciò il lavoratore aveva obiettato che l’utilizzo dei mezzi pubblici era inadeguato perché le fasce orarie dei servizi mal si conciliavano con l’orario di lavoro.

La Corte d’appello tuttavia aveva sottolineato la mancanza di prove di una difficoltà o impossibilità di avvalersi dei mezzi pubblici da parte del lavoratore, e la Cassazione ha confermato la decisione.

In particolare, ad avviso dei giudici di legittimità «in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada».

 

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