Cassazione: il medico ha l’obbligo di mettere in condizioni la paziente d esercitare il diritto all’interruzione di gravidanza

Redazione 18/07/11
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La Corte suprema di legittimità con la sentenza n. 15386 del 13 luglio 2011 ha stabilito l’obbligo dei sanitari che effettuano le diagnosi prenatali di informare la gestante sulla possibilità di utilizzare strumenti diagnostici di avanguardia che consentano un’analisi approfondita e che siano in grado di escludere patologie.

Nel caso di specie, un medico aveva formulato una diagnosi di normalità morfologica del feto, senza sua colpa, sulla base però di esami che non consentivano di visualizzare il feto nella sua interezza. Ad avviso dei giudici di legittimità, il sanitario aveva l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio da parte di quest’ultima del diritto di interrompere la gravidanza, se ve ne erano i presupposti. Pertanto i genitori della bambina nata poi gravemente malformata facevano domanda di risarcimento dei danni per la errata diagnosi e per la mancata informazione, domanda che era respinta in primo ed in secondo grado. La Cassazione invece l’ha accolta, precisando che «la mancata informazione si è rivelata impeditiva della facoltà per la gestante di interrompere la gravidanza» e che sussiste «la responsabilità del sanitario, siccome tenuto, comunque, ad informazione, in relazione alla possibile inidoneità delle attrezzature usate».

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