Cassazione: il medico che commette errori irreparabili può essere sospeso dalla professione anche se non è stato ancora celebrato il processo a suo carico

Redazione 23/11/11
Scarica PDF Stampa

A deciderlo è stata la sentenza n. 42588/2011 della Suprema Corte.

La vicenda trae origine da un episodio gravissimo di colpa medica professionale: ad una donna era stata praticata una laparoscopia, nonostante la sussistenza di circostanze che suggerivano l’adozione di un altro e differente percorso chirurgico.

Durante l’intervento il medico causava numerose lesioni sia alla vescica che all’intestino della donna, e, pur avendoci fatto caso, non si adoperava per trattarle e limitarne gli effetti: di conseguenza la paziente, una volta risvegliatasi dall’anestesia, presentava diffusi malesseri che neanche venivano diagnosticati dal medico che aveva eseguito l’intervento, nonostante egli sapesse quale ne fosse l’origine.

 La donna poi purtroppo era deceduta, e immediatamente veniva avviato procedimento penale con l’accusa di omicidio colposo nei confronti del medico.

 In un primo momento non era stata applicata la sospensione temporanea dall’esercizio della professione medica in attesa del processo, in considerazione del fatto che il medico non aveva precedenti per fatti analoghi. La procura poi ricorreva in Cassazione facendo notare che l’indagato era incorso in gravissima negligenza e imperizia e che addirittura la fattispecie che si configurava era quella dell’omicidio volontario commesso con dolo eventuale piuttosto che quella di omicidio colposo.

I giudici di legittimità hanno dato ragione alla procura ritenendo quindi applicabile la sospensione dalla professione.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento