Con la sentenza del 16 giugno 2011, n. 13240 la Corte di Cassazione ha rigettato, come già aveva fatto la Corte d’Appello, il ricorso con cui un coniuge chiedeva la dichiarazione di efficacia di una sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiarava la nullità del matrimonio concordatario.
I Giudici civili hanno ravvisato un contrasto fra la delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico e i principi fondamentali dell’ordinamento.
I fatti sono i seguenti: uno dei coniugi aveva apposto al matrimonio la condizione del futuro divorzio, ovvero l’esclusione del vincolo di indissolubilità del matrimonio.
La condizione appariva, già prima facie, insolita, data la contraddizione intrinseca fra la decisione di sposarsi in chiesa e la volontà di subordinare il matrimonio stesso ad un probabile e futuro divorzio; circostanza, questa, che faceva pensare che la causa intentata per ottenere la nullità del matrimonio fosse pretestuosa.
I giudici civili, sia di merito che di legittimità, infatti, hanno evidenziato come la declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, dell’indissolubilità del vincolo, richiederebbe cha anche l’altro coniuge fosse stato a conoscenza effettivamente della condizione o che non l’abbia conosciuta per propria colpevole negligenza: in assenza di tali ciò, la delibazione della sentenza trova ostacolo nei principi della buona fede al momento della conclusione dell’accordo e dell’affidamento.
Dagli atti del processo dinanzi al giudice ecclesiastico era invece emerso che il soggetto che il coniuge che aveva apposto la clausola ne comunicava il contenuto ad amici e parenti, ma non alla propria sposa. Emergeva, inoltre, che effettuando una valutazione sulla conoscibilità della condizione, alla stregua della normale diligenza, da parte della futura sposa, non era emersa nessuna colpa.
Costei ignorava in maniera incolpevole il vincolo apposto dal coniuge.
Per questo la delibazione della sentenza è stata preclusa da parte dei giudici civili.
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