Cassazione: i vizi dell’opera possono essere denunciati anche al di là degli otto giorni

Redazione 31/12/13
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Lucia Nacciarone

Il termine de qua, che l’articolo 2226 del codice civile impone, a pena di decadenza, per fare valere la responsabilità per vizi dell’opera, non si applica nel caso di prestazione di attività intellettuale.

A deciderlo è la Corte suprema di legittimità con la sentenza n. 28575 del 20 dicembre 2013, che ha accolto il ricorso del cliente di un architetto che non aveva pagato il professionista per i lavori eseguiti, non essendo soddisfatto degli stessi, ed aveva ricevuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della parcella.

Oppostosi, era stato condannato al pagamento in sede di merito, dove era stato rilevato come la denuncia dei vizi tramite raccomandata fosse pervenuta al direttore dei lavori dopo più di otto giorni dalla scoperta, termine, questo, indicato a pena di decadenza dal citato articolo 2226 c.c.

I giudici di legittimità sono stati però di diverso avviso: infatti, secondo gli ermellini, le disposizioni dell’articolo 2226 sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno o l’altro compito, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226.

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