Cassazione: guida in stato di ebbrezza per l’ubriaco che dorme in auto in sosta

Redazione 15/02/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Secondo la Cassazione penale (sent. n. 5404 del 10 febbraio 2012) è contestabile la fattispecie contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza a colui che, sorpreso sulla pubblica via al posto di guida del proprio veicolo fermo, risulti positivo al test alcolemico. Per la Corte, infatti, ai fini della contestazione del reato ex art. 186 del Codice della strada, è irrilevante che l’automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato.

Nella fattispecie portata all’attenzione della Cassazione, il giudice di primo grado aveva ritenuto la insussistenza del reato di cui al citato art. 186 C.d.s., il quale presupporrebbe, invero, un comportamento dinamico dell’agente, consistente nel porsi alla guida dell’auto e nell’attivare i congegni idonei ad imprimere movimento al veicolo, circostanza non riscontrabile nel caso concreto in cui non sarebbe emerso, data la posizione di sosta della vettura, che l’imputato avesse in precedenza impresso movimenti di sorta alla stessa.

Il Giudice delle leggi chiarisce che il reato in questione risulta integrato allorché sia stata acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo da intralciare il traffico, e che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche nei casi in cui essa si trovi a bordo di un veicolo in sosta ma posizionato in modo da poter ripartire e in stato di alterate condizioni psicofisiche. Spiega ancora la Corte che, in tema di circolazione stradale, deve ritenersi che la «fermata» rappresenta una fase della circolazione, di guisa che appare del tutto irrilevante ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento di effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto. Tanto premesso, la Suprema Corte ha rinviato la causa al primo giudice, invitandolo a decidere di nuovo dopo aver preso in esame aspetti in precedenza trascurati che consentano di accertare se la persona sorpresa a bordo dell’auto in sosta se ne fosse posta alla guida nelle descritte condizioni di alterazione psicofisiche.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento