Cassazione: esercizio abusivo della professione in caso di avvocato non iscritto all’albo

Redazione 18/07/11
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La sesta sezione penale della Cassazione ( sent. n. 27440 del 13 luglio 2011) ha stabilito che la professione forense non può essere esercitata da chi ha superato l’esame di abilitazione ma non è iscritto all’albo.

L’ipotesi configura, ad avviso dei giudici di legittimità, il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 c.p.

Tale articolo rappresenta una norma penale in bianco, in cui è stabilita l’entità della sanzione ma il precetto viene definito da una norma anche di grado secondario. La norma impone, ai fini dell’esercizio di una determinata attività professionale, una speciale abilitazione dello Stato e l’iscrizione allo specifico albo.

Di conseguenza integra il reato il comportamento di chi, pur avendo conseguito l’abilitazione statale, non è iscritto all’albo professionale, considerato che tale iscrizione è imposta da norma cogente quale condizione inderogabile per l’esercizio della professione.

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