Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 12697 del 20 luglio 2012 i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso con cui una società aveva impugnato la decisione di primo grado che dichiarava l’illegittimità del licenziamento irrogato per aver il dipendente discusso animatamente con un superiore.
Per la Cassazione, che ha confermato le statuizioni dei giudici di merito, la società è tenuta al reintegro del posto di lavoro e alla corresponsione delle differenze retributive dovute per il periodo di sospensione cautelare.
Nel giudizio di merito era infatti emerso dalla dichiarazioni di un teste che il dipendente aveva intrapreso una discussione animata ma nulla più, al contrario di quanto aveva invece dichiarato il datore di lavoro, secondo il quale il dipendente era passato alle vie di fatto, tentando di rovesciare la scrivania e tirare una sedia, ed era pertanto colpevole di insubordinazione.
I giudici hanno ritenuto invece che non fossero emersi elementi tali da configurare gli altri atti di grave insubordinazione, previsti dall’art. 45 n. 11 del R.D. 148/1931, ai quali la norma ricollega la sanzione del licenziamento.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici il colloqui fra il lavoratore e il datore verteva su di un argomento totalmente estraneo agli obblighi di servizio del lavoratore, e cioè sulle modalità di pensionamento, senza alcuna relazione con il dovere di osservanza delle direttive del superiore gerarchico, la cui violazione avrebbe potuto configurare l’insubordinazione.
Pertanto, in assenza di un giustificato motivo soggettivo, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo
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