Cassazione: consentita la pubblicità tramite volantini per gli studi professionali

Redazione 13/07/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 11816 del 12 luglio 2012 la Cassazione ha stabilito che il professionista può promuovere la sua attività mediante volantini pubblicitari e non incorre in nessuna sanzione neppure se fa propaganda di compensi vicini ai minimi del tariffario ormai abolito.

I giudici di legittimità hanno quindi accolto il ricorso di un direttore sanitario, che era stato accusato di pubblicità ingannevole, recependo in pieno gli spunti della direttiva comunitaria n. 123 che, dal 2006, ha imposto agli Stati la massima liberalizzazione.

Si legge in sentenza, a proposito della pubblicizzazione delle tariffe vicine al minimo: «l’assunto dell’ambiguità e, in definitiva, del carattere ingannevole del riferimento a una tariffa ormai abrogata è all’evidenza viziato da un’insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell’esercente la professione sanitaria.

Non si vede, infatti, come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo della tariffa, possa configgere con la trasparenza e la veridicità della comunicazione. Né ha troppo senso la valorizzazione, in chiave di addebito, della genericità della promessa riduzione, in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo ciò incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio, che è profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari».

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