Cassazione civile: spetta il risarcimento del danno al coniuge tradito anche in assenza di addebito della separazione

Redazione 19/09/11
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Con la sent. n. 18853 del 15 settembre 2011, la Cassazione ha consacrato un importante principio in materia di danni endo-familiari, affermando che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti. La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nel caso di specie dell’obbligo di fedeltà coniugale, non trova, infatti, necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, che dà titolo al risarcimento del danno.

Il via libera al risarcimento per il tradimento subito, come spiega la Cassazione, deriva dal fatto che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale, ma hanno natura giuridica, per cui il comportamento di un coniuge non solo può costituire causa di separazione o di divorzio, ma può anche, ricorrendone i presupposti, integrare gli estremi di un illecito civile. In proposito i Supremi Giudici rilevano come la separazione, con eventuale addebito e conseguenti effetti in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori, o il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo coniugale, così come l’assegno riconosciuto al coniuge in tali casi assolve ad una funzione assistenziale più che risarcitoria.

Non si esclude, pertanto, che un determinato comportamento rilevante ai fini della separazione o del divorzio possa assumere una concorrente rilevanza quale fatto generatore di responsabilità aquiliana. Anche nell’ambito della famiglia, infatti, i diritti inviolabili della persona rimangono tali, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Ciò premesso, la violazione dei doveri matrimoniali non può considerarsi di per sé idonea ad integrare automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la sussistenza di tutti i presupposti ex art. 2059 c.c.

L’accertata violazione del dovere di fedeltà, oltre a costituire presupposto per l’addebito della separazione, per poter costituire fonte di obbligo di responsabilità deve essere provata anche nel requisito del nesso di causalità fra detta violazione e il danno, il quale non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva, dovendosi piuttosto concretizzare nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Ciò che può verificarsi allorquando l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo ad una lesione della salute del coniuge ovvero abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano configurati quali atti specificamente lesivi della dignità della persona.

Con la sentenza in commento si ammette dunque, in ambito familiare, la domanda di risarcimento del danno nei casi in cui sia ravvisabile un «torto civilistico» e non solo «familiare» per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio o dal vincolo di convivenza (Anna Costagliola).

 

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