Cartelle mute, inammissibile l’opposizione amministrativa se la somma è già scritta a ruolo

Redazione 21/10/11
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Se la somma dovuta è già stata iscritta a ruolo l’unica opposizione esperibile avverso le cartelle esattoriali “mute”, prive cioè dell’indicazione del responsabile del procedimento, è quella dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 del codice di procedura civile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 19 ottobre 2011, n. 21598, con la quale ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva presentato opposizione ordinaria contro delle cartelle di pagamento “mute” notificate da Equitalia. L’obbligo imposto ex art. 7 L. 212/2000 ai concessionari della riscossione di indicare tassativamente nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, come precisato dalla Corte costituzionale (ord. 377/2007), lungi dall’essere un inutile inadempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti profili dei principi del buon andamento e dell’imparzialità conclamati dall’art. 97 Cost.

In particolare la garanzia del diritto di difesa deve consentire al contribuente di conoscere a priori l’identità del soggetto responsabile del procedimento cui rivolgersi per essere delucidato, soprattutto nel calcolo delle indennità di mora e degli interessi.

Secondo i giudici delle Suprema Corte avverso la cartella esattoriale “muta” emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione ai sensi della L. 689/ 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell’ordinanza ingiunzione o del processo verbale di contestazione. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Lilla Laperuta) .

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