Cartelle esattoriali: nulle se Equitalia non prova la notifica

Redazione 18/04/16
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L’onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia, anche se sono passati più di cinque anni. L’agente della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l’avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, con la sentenza n. 6887 depositata l’8 aprile 2016.

Il caso

Equitalia impugnava una sentenza con la quale la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello di un contribuente, annullando la cartella di pagamento e con essa l’ipoteca iscritta su un immobile del debitore.

La decisione

Gli Ermellini hanno affermato che l’articolo 26, comma 5 del d.P.R. n. 602/1973, invocato dalla società di riscossione, stabilisce che «l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione».

Ebbene, la disposizione non libera Equitalia dall’onere probatorio neanche dopo il decorso dei cinque anni, «limitandosi a stabilire che quest’ultima conservi la prova documentale della cartella notificata ai soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione».

Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che «il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella: una cosa essendo l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt’altra l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale».

Invero, si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).

In conclusione, la commissione tributaria regionale ha valutato la fattispecie secondo l’ordinario regime dell’onere della prova, correttamente escludendo che, in virtù del mero decorso del quinquennio di conservazione obbligatoria, la prova in giudizio della regolare notificazione della cartella non fosse più necessaria, ovvero dovesse essere posta a carico della contribuente.

Redazione

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