Cancellato dall’Albo l’avvocato che non fattura, anche se su richiesta del cliente

Redazione 02/08/12
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Lucia Nacciarone

A deciderlo sono state le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 13791 del 1 agosto 2012), cha hanno previsto la sanzione della cancellazione dall’Albo, meno grave comunque di quella della radiazione irrogata dalla sezione territoriale del Consiglio del’Ordine, per il professionista, reo di aver incassato negli anni cifre altissime da un istituto religioso nello svolgere la propria attività di assistenza legale.

I compensi percepiti, per il valore di più di quattro milioni di euro, sono risultati, peraltro, eccessivi rispetto alla entità delle prestazioni del professionista. Costui aveva accettato la proposta dell’ente di non fatturare, ma, avvisano i giudici, la circostanza si configura come un’aggravante e non come attenuante: il comportamento tradisce infatti la volontà, da parte dell’avvocato, di porre in essere una evasione fiscale continuata, duramente sanzionata dal Codice deontologico.

Riesce, tuttavia, ad evitare la massima sanzione della radiazione, per essere il professionista un incensurato.

Linea dura della Cassazione, quindi, per chi tralascia di emettere le fatture sui compensi e, anche se al momento del conferimento del mandato, fra cliente ed avvocato si conviene la libera determinazione del compenso, ciò non esonera il secondo dall’obbligo di redigere la note pro forma per le prestazioni erogate, che il cliente accetta anche tacitamente mediante il pagamento.

Invece, tra il professionista e l’istituto religioso, si era creato un vorticoso giro di documenti firmati in bianco senza intestazione e pagamenti a scadenza addirittura settimanale, in contanti o sotto forma di assegni versati a familiari compiacenti.

Inutile per l’avvocato eccepire una sorta di ravvedimento operoso per essersi messo a disposizione del nuovo legale dell’ente fornendo documenti per la ricostruzione delle vicende giudiziarie in cui questo era parte: le Sezioni Unite ribadiscono che in nessun caso si è esenti dall’obbligo di redigere le note, e che il comportamento omissivo è sempre sanzionato.

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