Brevi osservazioni in tema di patto commissorio alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075

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La recente sentenza della Corte di Cassazione, 21 gennaio 2016, n. 1075, si è pronunciata sui caratteri del divieto di patto commissorio sancito nell’art. 2744, c.c., a mente del quale “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno”. Confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha chiarito la specifica funzione perseguita dal divieto di patto commissorio, divieto che “si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall’ordinamento, di assoggettare il debitore all’illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito (v., tra le tante, Cass. 12-1-2009 n. 437; Cass. 11-6-2007 n. 13621; Cass. 19-5-2004 n. 9466; Cass. 2, 20-7-1999 n. 7740)”.

La decisione si inscrive nel solco dell’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la ratio dell’art. 2744, c.c., è quella di sancire un divieto di risultato. Questa essendo la funzione perseguita dalla norma in questione, è ormai pacifico che la sua applicazione non sia limitata all’ipotesi della cosa ipotecata o data in pegno al creditore, come si evincerebbe dal tenore letterale dell’art. 2744, c.c. Al contrario, il divieto ex art. 2744, c.c. è espressione di un principio generale che sancisce la nullità di qualsiasi patto commissorio, sia esso accessorio o autonomo rispetto a diverso contratto.

Ciò premesso, è d’uopo una breve ricostruzione della ratio sottesa all’istituto. Sul punto dottrina e giurisprudenza si sono divise. La tesi minoritaria tradizionale, ad oggi superata, individua nel divieto di patto commissorio l’esigenza di tutela del contraente debole nel rapporto obbligatorio, come tale esposto al rischio di approfittamento del creditore[1]. Secondo l’indirizzo minoritario, la funzione concretamente perseguita dall’art. 2744, c.c., sarebbe quella di evitare il disequilibrio normativo ed economico  a danno del debitore che, a fronte del mancato pagamento di un credito, vede trasferita a favore del creditore la proprietà di un bene di valore superiore all’entità del debito.

Secondo altri orientamenti, invece, il divieto di patto di commissorio presidierebbe altre esigenze, quali quella di tutelare la par condicium creditorum, evitando un soddisfacimento preferenziale di un creditore al di fuori delle cause legittime di prelazione[2], con conseguente pregiudizio degli altri creditori che vedono sottratto al patrimonio del comune debitore un bene su cui rivalersi[3]. A ciò si aggiunge che il divieto di patto commissorio riflette il divieto di autotutela privata da parte del creditore che non può autosoddisfare le proprie ragioni, essendo la funzione esecutiva una prerogativa statale esclusiva[4]. Inoltre, stando ad altro indirizzo il patto commissorio può nascondere un fenomeno di usura reale, come tale abusiva[5].

La tesi attualmente prevalente è quella eclettica che individua la ratio del divieto di patto commissorio nella sintesi delle predette esigenze[6]. Il patto commissorio, infatti, è vietato in quanto realizza un risultato in concreto illecito, indipendentemente dalla struttura negoziale a tal fine predisposta. Ciò che l’art. 2744, c.c. mira a evitare è che la volontà del debitore venga illecitamente coartata dal creditore al fine di conseguire il trasferimento del bene del debitore in conseguenza della mancata estinzione di un debito. Il risultato vietato si realizza quando lo schema tipico della vendita, con causa di scambio, venga piegato al raggiungimento di uno scopo diverso, di garanzia, tramite adattamenti di vario genere. Nella prassi, infatti, è frequente che le parti pongano in essere un’alienazione con scopo di garanzia, nelle forme della compravendita sospensivamente condizionata all’inadempimento del debitore o, viceversa, risolutivamente condizionata al suo adempimento, ovvero attraverso un accordo con effetti obbligatori in forza del quale il debitore promette di alienare un bene al creditore nell’ipotesi in cui un debito pregresso resti inadempiuto (c.d. patto commissorio obbligatorio)[7]. Nel caso di alienazione sospensivamente o risolutivamente condizionate all'(in)adempimento lo scopo di garanzia è la reale causa dell’operazione incompatibile con la causa di scambio, dato che il trasferimento della proprietà è condizionato in via provvisoria al verificarsi dell’adempimento[8].

La sentenza della Cassazione, n. 1075 del 2016 si conforma a tale indirizzo giurisprudenziale prevalente, specificando, inoltre, che l’alienazione con scopo di garanzia “pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione dell’art. 1344 c.c[9]. Si ricorda, inoltre, che non v’è nullità ex art. 2744, c.c. “qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non già di garantire l’adempimento di un’obbligazione con riguardo all’eventualità non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto (cfr. Cass. 19950/04, Cass. 7885/01), o quando manchi l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre (cfr. Cass. 8411/03)”.

La tesi accolta dalla Cassazione, dunque, nega quell’orientamento ormai risalente che considerava la nullità del patto commissorio come il rimedio più efficace che l’ordinamento avesse prediposto allo scopo di ripristino dell’equilibrio contrattuale delle parti. Al riguardo, si è osservato che l’ordinamento di fronte al disequilibrio economico del contratto non reagisce con la nullità del contratto, bensì attraverso altro genere di rimedi, quali ad esempio la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, c.c., la riduzione ad equità della clausola penale manifestamente eccessiva ex art. 1384, c.c., ovvero la rescissione per lesione ex art. 1447, c.c. Pertanto, tali essendo gli strumenti predisposti dall’ordinamento a fronte di una situazione di disequilibrio economico, l’analisi sistematica non consente di ritenere che la ratio del divieto di patto commissorio sia l’esigenza di rispristinare l’equità, in termini economici, delle scelte dei privati. Nel nostro ordinamento, infatti, esiste il principio generale dell’insindacabilità del corrispettivo, corollario del principio di libertà contrattuale, da cui deriva la tendenziale incompetenza dell’autorità pubblica, in particolare del giudice, a sindacare l’adeguatezza economica di un contratto.

Si può, tuttavia, obiettare che quantomeno una norma sancisce la nullità di un contratto che realizzi un disequilibrio economico a carico della parte debole. Si tratta della disciplina in materia di usura, modificata dalla l. n. 108/1996, che all’art. 1815, c.c., stabilisce che la pattuizione di interessi usurari determina la nullità della clausola usuraria e non sono dovuti interessi[10]; e, d’altronde, il patto commissorio può nascondere una forma di usura (reale), che giustifica la “sanzione” civile della nullità parziale.

 

 

 

 

 


[1]    LOJACONO, Il patto commissorio nei contratti di garanzia, Milano, 1952, 32 ss.

[2]    STOLFI, Promessa di vendita e patto commissorio, in Foro pad., 1957, I, 767

[3]    GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2015, p. 662;  Cass., 12 febbraio 1993, n. 1787, in Giust. Civ. Mass., 1993, 292

[4]    BETTI, Sugli oneri e sui limiti dell’autonomia privata in tema di garaznie e modificazioni di obbligazioni, in Riv. Dir. Comm., 1931, II, 689.

[5]    CHINè – FRATINI – ZOPPINI, Manuale di diritto civile, Roma, 2015, p. 951

[6]    Ex multis Cass., 12 gennaio 2009, n. 437

[7]    Cass., 6 ottobre 2004, n. 19950, in Giust. civ. 2005, 6, I,1528

[8]    Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1611, in Giust. Civ. Mass., 1989, 4, 89

[9]    Conformemente a Cass. 4-3-1996 n. 1657; Cass. 20-7-2001 n. 9900; Cass. 8-2-2007 n. 2725.

[10]  L’art. 644, c.p., prevede la sanzione penale in riferimento alla dazione o promessa di interessi altri vantaggi usurari.

Augusto di Cagno

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