Banca, pignoramento: responsabile se non consente al debitore di vendere l’immobile

Redazione 23/05/16
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La banca è responsabile per l’inadempimento del proprio correntista debitore, quando proceda illegittimamente a pignorare un immobile di quest’ultimo senza così garantirgli la possibilità di venderlo e con la somma ripianare i debiti maturati con l’istituto bancario.

Lo ha affermato la Cassazione con una recente sentenza del 2016, n. 10518.

Il caso

Una banca aveva notificato un decreto ingiuntivo a un proprio debitore; quest’ultimo aveva fatto opposizione non contestando l’esistenza del debito, ma semplicemente deducendo che il mancato pagamento era dipeso da mancanza di liquidità.

Invero, la stessa banca aveva pignorato tempo prima l’unico immobile di proprietà del debitore e tale pignoramento aveva impedito al debitore di vendere l’immobile procurandosi, così, la liquidità necessaria per estinguere il suo debito. Il correntista chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno.

La decisione

Il pignoramento di un immobile è sempre lecito quando è sorretto da un valido titolo esecutivo (ossia una sentenza, un contratto di mutuo, un decreto ingiuntivo, ecc.).

Invero, non vi sono limiti minimi di credito al di sotto del quale è vietato procedere all’esecuzione forzata (almeno quando si parla di soggetti privati).

Pertanto, il creditore può pignorare un immobile anche se il debitore ha già trovato l’acquirente e promette di ripianare i propri debiti con i soldi derivanti dalla vendita dell’immobile.

Tuttavia, il discorso cambia quando il titolo esecutivo viene revocato a seguito di un’opposizione, perché ritenuto insussistente o illegittimo.

In questa ipotesi, il pignoramento deve essere revocato ed al debitore è dovuto anche un risarcimento del danno poiché, a causa del pignoramento, non è riuscito a pagare i propri debiti.  

Redazione

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