Avvocati, l’atto di apertura del procedimento disciplinare non è autonomamente impugnabile neanche innanzi al giudice amministrativo

Redazione 12/07/13
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Lilla Laperuta

La non autonoma impugnabilità dell’atto di apertura del procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense non implica automaticamente la possibilità di impugnare i medesimi atti innanzi al giudice amministrativo, anche

se tale provvedimento sia da qualificarsi come mero atto amministrativo (il quale non incide in maniera definitiva, sul relativo status professionale, e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura). È quanto si evince dalla sentenza n. 16884 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 5 luglio.

Due sono le ragioni addotte a sostegno di tale indirizzo:

a) la possibilità di un intervento del giudice amministrativo violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, con un’inammissibile doppia trasgressione dell’ordo processus: da un lato, quello che vuole impugnabile soltanto davanti al Consiglio nazionale forense (CNF) unicamente il provvedimento definitivo emesso dal Consiglio dell’Ordine locale, dall’altro, quello per cui le decisioni del CNF possono essere impugnate soltanto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione;

b) la qualificazione di atto amministrativo dell’atto di avvio del procedimento disciplinare non conforta la tesi della sua impugnabilità davanti al giudice amministrativo, anche per la sua natura di atto interno al procedimento (endoprocedimentale) amministrativo che si svolge davanti al Consiglio dell’ordine locale, privo di una sua autonoma rilevanza esterna.

Rilevante è – si prosegue nella sentenza – invece, il provvedimento definitivo, nel quale confluisce al termine del procedimento disciplinare in sede locale; provvedimento questo, impugnabile davanti all’Organo giurisdizionale provvisto di giurisdizione: il CNF.

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