Atti presupposti e consequenziali, i giudici circoscrivono l’ambito di operatività dell’invalidità derivata

Redazione 09/01/12
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Lilla Laperuta

Nell’ambito del fenomeno generale dell’invalidità derivata, è utile premettere, si deve distinguere tra la figura dell’invalidità caducante (o caducazione per rifrazione) e quella dell’invalidità ad effetto viziante.

La figura dell’invalidità caducante si delinea allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto. L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra bando di gara ed aggiudicazione, o tra bando di concorso e nomina: essi costituiscono evenienze in cui opera l’invalidità derivata ad effetto caducante (e non meramente viziante), in ragione dell’intensità del legame di presupposizione che lega gli atti, tale per cui il bando si pone come presupposto unico dell’atto consequenziale.

La figura dell’invalidità ad effetto solo viziante si ravvisa, invece, in tutte le ipotesi nelle quali si è in presenza di provvedimenti presupponenti solo genericamente o indirettamente connessi a quello presupposto: proprio per la rilevata assenza di uno specifico e stretto legame di dipendenza o di presupposizione, tali atti successivi non possono ovviamente rimanere travolti automaticamente, occorrendo per la loro eliminazione una esplicita pronuncia giurisdizionale di annullamento (a seguito, ovviamente, o della loro contestuale impugnazione con lo stesso ricorso principale o della loro successiva impugnazione con i motivi aggiunti o con autonomo ricorso). In linea di principio, dunque, l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto consequenziale, senza necessità che quest’ultimo sia autonomamente impugnato.

Tuttavia, da tempo, la giurisprudenza e la dottrina hanno posto dei paletti di confine all’operatività della caducazione per rifrazione, in ragione delle deviazioni che questa comporta, in caso di giudicato di annullamento, rispetto ai principi di diritto processuale (potendo, in tale caso, la sentenza estendersi, oggettivamente, anche al provvedimento successivo collegato, e magari non impugnato). Analogo orientamento è stato quello da ultimo seguito dal Tar Lazio, sez. III quater, nella sentenza del 4 gennaio 2012, n. 59.

Nella citata sentenza in particolare è stato puntualizzato che:

a) l’annullamento dell’atto presupposto comporta l’automatica caducazione dell’atto consequenziale, ad esclusione delle fattispecie in cui con l’atto posteriore sia stato conferito un bene od una qualche utilità ad un soggetto non qualificabile come parte necessaria nel giudizio che ha per oggetto l’atto presupposto;

b) il principio della caducazione esonera il ricorrente dall’onere di impugnare tutti gli atti strettamente conseguenti rispetto a quello presupposto impugnato, a condizione che con questi atti non vengano in gioco posizioni di terzi, in quanto tale eventualità comporta la necessità di consentire la loro difesa in giudizio, non già attraverso il rimedio dell’opposizione di terzo, che costituisce pur sempre una patologia del processo, ma attraverso la notificazione del ricorso da proporre avverso l’atto consequenziale (in tali termini cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948).

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