Atti di programmazione, è rilevante la motivazione nel sindacato operata dal giudice

Redazione 05/07/13
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Lilla Laperuta

Gli atti di programmazione, pur essendo ampiamente discrezionali, non si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, ma tale sindacato non può arrivare nel merito delle scelte effettuate dalla pubblica amministrazione. Ciò in quanto si tratta di provvedimenti assunti all’esito di complesse procedure, nel corso delle quali sono di norma acquisite, discusse e definite tutte le valutazioni connesse con il perseguimento dell’interesse pubblico. In tali termini si è espressa la terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3572 del 3 luglio. Esso, piuttosto, può riguardare solo vizi che ictu oculi appaiano di eccesso di potere in alcune figure sintomatiche, quali l’illogicità, la contraddittorietà, l’ingiustizia manifesta, l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della determinazione. Nella valutazione operata dal giudice amministrativo ciò che assume valore è l’adeguatezza della motivazione, consentita anche per relationem a tutti gli atti del procedimento, ma, stante la natura ampiamente discrezionale del provvedimento, la stessa non dovrà convincere della “opportunità” della scelta effettuata, bensì solo dell’assenza dei vizi surriferiti.

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