Assunzione obbligatoria: lecita la risoluzione del rapporto se viene meno lo stato invalidante

Redazione 06/06/11
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Con sentenza del 30 maggio 2011, n. 3238, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la situazione di invalidità civile del dipendente pubblico condiziona non solo la regolarità dell’assunzione, ma anche la permanenza dell’efficacia del rapporto, che si fonda proprio sul regime speciale riconosciuto ai dipendenti oggettivamente svantaggiati.

È necessario, perciò, che persista la condizione che legittima l’applicazione della disciplina di favore, a tutela di soggetti effettivamente invalidi e non avviati al lavoro.

Pertanto, l’Amministrazione presso cui si è instaurato il rapporto di lavoro, è tenuta ad appurare la permanenza dei requisiti soggettivi che ne hanno imposto l’assunzione obbligatoria, essendo titolare del relativo potere ed è tenuta, altresì, a verificare la legittimità della prosecuzione del vincolo, ogniqualvolta sospetti la mancanza (anche sopravvenuta) delle condizioni di applicabilità di questa disciplina.

Tra l’altro, l’espletamento della visita medica finalizzata ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute del dipendente con le mansioni assegnate, può essere sollecitato, oltre che su iniziativa del dipendente, anche su impulso del datore di lavoro, pubblico o privato. (Biancamaria Consales)

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