Assolti i medici che avevano assistito al parto di un bambino nato con problemi neurologici

Redazione 02/08/13
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Lucia Nacciarone

Ad orientare il verdetto della Cassazione (sent. n. 18341 del 31 luglio 2013) ha pesato la mancata allegazione, da parte dei ricorrenti, genitori del piccolo, del nesso causale fra la condotta dei sanitari e il danno verificatosi.

Sebbene nel corso del giudizio di merito fosse emerso che v’era stata una sofferenza fetale di circa 70 minuti, in ordine alla quale non era stato adeguatamente motivato, ad avviso dei ricorrenti, da parte della Corte territoriale, è stata tuttavia confermata anche in sede di legittimità l’esclusione di responsabilità di quanti erano presenti durante il travaglio.

Il danno neurologico, proseguono i giudici, è riconducibile ad una patologia pre-parto non preventivabile né diagnosticabile.

E quindi la sofferenza fetale, di cui non era stato dato neanche conto nella cartella clinica, ha avuto poco (o nessun) rilievo in relazione alla manifestazione della patologia, secondo quanto era emerso anche dalle ctu.

La Corte d’appello aveva infatti sottolineato questa circostanza, che per entrambi i consulenti, pur essendosi prospettata la sofferenza fetale, il danno neurologico fosse ‘ riconducibile a difetti del feto non preventivabili né diagnosticabili, od una sua carenza nell’adattamento all’ipossia fisiologica del travaglio.

Inoltre, continuano i giudici di legittimità, nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. Pertanto, è il danneggiato che agisce per l’affermazione della responsabilità del medico, che ha l’onere di provare la sussistenza di un valido nesso causale tra fatto del sanitario e danno. Solo fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta.

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