Associazione in partecipazione, in mancanza dell’alea sussiste il vincolo della subordinazione

Redazione 29/11/13
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Lilla Laperuta

In materia di associazione in partecipazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26522 del 27 novembre 2013, ha precisato che deve essere convertito in lavoro subordinato il rapporto tra l’associato e l’associante, qualora venga a mancare il presupposto del rischio a carico del primo e, inoltre, l’attività svolta sia inserita all’interno dell’organizzazione aziendale. In particolare la Cassazione ha affrontato il problema della distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato in questo modo:

a) la possibilità delle parti di escludere l’associato dalle perdite. Limitare la divisione ai soli utili non comporta la paerdita del carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l’apporto lavorativo dell’associato è destinato a rimanere senza compenso;

b) la possibilità delle parti di legare la partecipazione dell’associato ai ricavi d’impresa anziché agli utili. Poiché le parti sono libere di determinare la partecipazione economica dell’associato, questa può ben essere commisurata ai soli ricavi, perché anche in tale caso, non v’è dubbio che sussiste pur sempre un diretto coinvolgimento dell’associato nelle fortune dell’impresa.

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