Assegno divorzile: sì al riconoscimento anche se non ne viene formulata espressa domanda

Redazione 04/10/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 22568 del 2 ottobre 2013 la Cassazione ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione del giudice di primo grado che, dopo la pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha attribuito alla moglie l’assegno divorzile.

La sesta sezione civile ha ritenuto legittimo il riconoscimento da parte dei giudici di merito del suddetto assegno sebbene la donna non avesse formulato esplicita richiesta in tal senso; infatti, le richieste erano in sostanza solo richieste di rigetto delle domande del marito nonché la riconferma dell’assegno di mantenimento riconosciutole in sede di separazione.

Quindi, per i giudici la richiesta stessa di riconoscimento della somma percepita dalla donna per il mantenimento implica, seppur in via non esplicita, una domanda di attribuzione anche dell’assegno divorzile.

Infatti, come specificano gli ermellini, «il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Oltre che l’esercizio di disporre indagini patrimoniali è meramente discrezionale e il giudice può decidere di non avvalersi della polizia tributaria, qualora ritenga che il quadro probatorio già acquisito sia sufficiente e completo e non necessiti di informazioni integrative».

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