Approvazione del piano particolareggiato e parere sull’autorizzazione paesaggistica, illustrata la diversità delle funzioni di cui il giudice territoriale deve tenere conto

Redazione 17/05/13
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Lilla Laperuta

Nella sentenza n. 2666 del 16 maggio la sesta sezione del Consiglio di Stato puntualizza la diversità delle ratio alla base di due atti, in suscettibili pertanto di essere ricondotte dal giudice di prime cure ad una sequenza identica per oggetto, scopo e ampiezza di valutazione.

In particolare in riguardo alle funzioni si spiega che:

a) la funzione programmatoria propria del piano urbanistico, anche di dettaglio, è prettamente rivolta all’ordinato sviluppo del tessuto esistente, con la costituzione di parametri validi per il futuro sviluppo del territorio;

b) la funzione propria della tutela dei valori paesaggistici è, invece, rivolta per definizione a preservare l’esistente, una volta che dell’esistente sia riconosciuta la portata espressiva di quei valori. Essa ha perciò, in linea con il significato dell’espressione “tutela” di cui all’art. 9 Cost., funzione eminentemente conservativa e di salvaguardia del dato pregiuridico stimato meritevole di essere preservato, e che non è un oggetto da programmare e realizzare nel futuro.

Quanto all’oggetto della valutazione i giudici di legittimità evidenziano che:

1) nel primo caso, ovvero nel contesto del piano attuativo, la valutazione deve avere ad oggetto la compatibilità dell’espansione programmata con i tutelati valori paesaggistici espressi dal territorio preso in considerazione, e dunque riguarda solo ciò che del piano attuativo è l’oggetto essenziale (es. opere di urbanizzazione);

2) nel secondo caso, riguardo ai singoli manufatti, ad essere valutata, invece, è la coerenza del concreto intervento edilizio o urbanistico con il pregio riconosciuto all’area destinata ad accoglierlo e con le eccellenze che vi insistono.

In riguardo a quest’ultimo punto, continuano i giudici di Palazzo Spada, la valutazione è volta ad evitare, a norma dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 che sopravvengano alterazioni inaccettabili del valore paesaggistico protetto. Diversamente, si cancellerebbe, contro la legge (la quale vuole sia valutato e legittimato ogni singolo intervento) la necessità dell’autonoma autorizzazione per ogni singola edificazione. Per ogni intervento, infatti, devono essere considerate le caratteristiche costruttive, il concreto inserimento nel tessuto esistente, le dimensioni e l’ubicazione, al fine di valutarne la compatibilità con il vincolo.

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