Apprendistato, la prova dell’avvenuta formazione può essere fornita dai testi

Redazione 17/12/13
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Lilla Laperuta

In  materia di apprendistato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27511 del 10 dicembre 2013,  ha definito il ricorso riguardante  la nullità  del rapporto di apprendistato, con il conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro, per inesistenza dell’attività  formativa.

In particolare,  ha chiarito che il datore di lavoro, al quale venga contestato di non aver adempiuto all’obbligo formativo normativamente previsto per i lavoratori apprendisti, potrà fornire prova contraria giovandosi delle testimonianze degli ex colleghi. Deve, dunque,  considerarsi legittima la prova dell’avvenuta formazione nei confronti dell’apprendista, a fronte di quanto sostenuto dai testi. A tali fini il datore di lavoro sarà sgravato dall’obbligo di conversione del contratto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

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