Annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inquadramento, non è necessario motivare l’interesse pubblico all’intervento in autotutela

Redazione 14/02/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

Il potere di autotutela decisoria in capo all’Amministrazione non ha come unica finalità il mero ripristino della legalità, costituendo una potestà discrezionale che deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall’ordinamento e concernenti l’opportunità di correggere l’azione amministrativa svoltasi illegittimamente; l’annullamento è stato, pertanto, connotato dall’art. 21nonies, comma 1, L. 241/1990 in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine ragionevole, della funzione amministrativa. In tale ambito rilevano, oltre all’attualità di un interesse pubblico distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, anche gli interessi di tutte le parti coinvolte e il tempo trascorso dalla determinazione viziata. Lo ha puntualizzato il Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, sent. 703 del 9 febbraio.

Deve pertanto ritenersi che il potere di autotutela, quale trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento, impegna la P.A. ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente. In particolare, in caso di annullamento d’ufficio di un illegittimo provvedimento di inquadramento, in materia di pubblico impiego, non occorre una specifica motivazione sull’interesse pubblico all’intervento in autotutela in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello di risparmiare ed evitare spese non giustificate in base alla normativa, il che significa che per procedere all’annullamento d’ufficio di un inquadramento illegittimo è sufficiente l’esigenza di ripristinare la legalità. (cfr. Cons. Stato, VI, n.1550/2009).

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento