Anche i figli che lavorano stabilmente vanno mantenuti dai genitori

Redazione 01/07/11
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Con la sentenza n. 14123/2011 della Cassazione è stato stabilito un principio importante e per certi versi innovativo: il coniuge separato deve continuare a versare l’assegno di mantenimento anche dopo che il figlio trovi lavoro con un regolare contratto, con contributi e busta paga.

L’obbligo del mantenimento cessa, ad avviso dei giudici di legittimità, quando il figlio trova un impiego che sia consono rispetto alle aspettative maturate col titolo di studio.

Nel caso di specie un padre proponeva ricorso per ottenere l’esonero dall’assegno mensile dal momento che la figlia da tempo lavorava come commessa part-time in un’azienda e riceveva una retribuzione di 600-650 euro. La ragazza aveva però un diploma da ragioniera che poco c’entrava col lavoro effettivamente svolto: in più, secondo i giudici di legittimità, l’entità della busta paga non era sufficiente a garantire l’autonomia della giovane, sebbene costei vivesse ancora con la madre.

La prima sezione della Cassazione ha specificato che l’autosufficienza «deve essere accertata anche sulla base di una corrispondenza, quanto meno tendenziale, fra le capacità professionali acquisite e le reali possibilità offerte nel mercato del lavoro, tenendo naturalmente conto dell’assenza di colpevoli inerzie o rifiuti ingiustificati, e, soprattutto, dell’entità dei proventi dell’attività esercitata nella ragionevole attesa di una collocazione nel mondo del lavoro adeguata alle capacità professionali e alle proprie aspirazioni, se ed in quanto concretamente e meritevolmente coltivate, nonché prive di qualsiasi carattere velleitario».

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