Alienazione parentale: linea dura della Cassazione se il minore è a rischio

Redazione 28/08/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 19582 del 27 agosto 2013 i giudici di legittimità hanno confermato lo stato di adottabilità di una bambina con gravi disturbi psicologici dovuti al comportamento dei genitori (ricorrenti), tossicodipendenti e spacciatori.

La decisione trae il suo fondamento da quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ossia che la piccola spesse volte era testimone di operazioni di compravendita di droga, o di episodi di violenza e viveva coi genitori in un’abitazione precaria dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie.

Quindi la Suprema Corte ha disposto il collocamento della minore presso un’idonea famiglia affidataria, da mantenersi segreta, e che gli incontri con i genitori naturali continuassero a svolgersi in modo unicamente protetto escludendo qualsiasi altra uscita dalla struttura con facoltà di sospenderli se disturbanti.

Infatti, i giudici hanno anche paventato il rischio che gli incontri con i genitori portassero a riattivazioni traumatiche per la minore già in preoccupanti condizioni psicologiche, e per questo hanno stabilito questi idonei mezzi di protezione, predisponendo anche un percorso di tipo psicologico che permettesse alla bambina di elaborare le emozioni negative vissute.

Quanto alla dichiarazione di adottabilità si legge, invece, in sentenza, che lo stato di abbandono ricorre non solo in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

In tale prospettiva il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità, e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l’eventuale presenza di altri parenti che con il loro apporto siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali.

Mancando nel caso di specie le suddette circostanze, la Cassazione ha confermato il collocamento della minore presso la famiglia affidataria.

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