Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della Provincia: riconosciuta la natura di ente pubblico economico

Redazione 23/02/12
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La quinta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 14 febbraio 2012, n. 712, ha affermato che è da riconoscere la natura di ente pubblico economico all’AFOL – Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della provincia -, trattandosi di azienda speciale dotata, a norma di legge (art. 114 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267), di autonomia imprenditoriale e tenuta, a termini di statuto, al rispetto del principio di economicità gestionale ed alla regola del pareggio di bilancio (Cfr. Cass., sezioni unite 9095/2007 e 15661/2006, secondo cui l’indagine rivolta a stabilire se un ente sia o meno un ente pubblico economico deve essere compiuta avendo riguardo alla struttura giuridica ed al modo in cui l’ente esercita la propria attività finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, senza che assuma all’uopo rilievo decisivo l’oggetto dell’attività esercitata).

In merito, poi, alle controversie, appartengono alla cognizione del giudice ordinario quelle relative al rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici economici, anche se inerenti alla procedura concorsuale che precede la costituzione del suddetto rapporto, in quanto la discrezionalità che permea la fase concorsuale non è espressione di una potestà pubblica di autoorganizzazione ma esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica, sindacabile dal giudice ordinario sia sotto il profilo del rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che sotto l’aspetto dell’osservanza dei principi generali di correttezza, di tutela dell’affidamento legittimo e di divieto dell’abuso del diritto.

 

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