Affitti brevi: il TAR Lazio ha annullato la circolare del Viminale

Affitti brevi: il TAR Lazio ha annullato la circolare del Viminale che ha introdotto l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti.

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Affitti brevi: il TAR Lazio ha annullato la circolare del Viminale che ha introdotto l’obbligo di identificazione “de visu” degli ospiti. Potrebbe interessarti anche l’articolo: Affitti brevi: disciplina e modifiche. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 109 TULPS
precedenti giurisprudenziali: Corte Cost., Sentenza del 01/07/2005, n. 262

TAR Lazio – sentenza n. 10210 del 27-05-2025

Indice

1. La vicenda: la circolare sugli affitti brevi


Una federazione, rappresentante sul territorio nazionale del settore ricettivo extralberghiero (imprenditoriale e non), ricorre al Tar Lazio, chiedendo l’annullamento della circolare adottata del Ministero dell’Interno il 18.11.2024 prot. 0038138 che ha introdotto l’obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare de visu gli ospiti; la circolare ha evidenziato la non conformità all’art. 109 TULPS delle procedure di check in da remoto, di per sé ritenute potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza della collettività. I ricorrenti hanno notato che la riforma del 2011 aveva eliminato l’obbligo per i gestori di raccogliere in presenza le generalità degli alloggiati, riducendo gli adempimenti burocratici. Tuttavia, ad avviso della federazione, la circolare contestata ha reintrodotto tale obbligo, aggravando le procedure per le strutture ricettive. Secondo i ricorrenti l’identificazione de visu non garantirebbe la sicurezza, poiché l’alloggiato potrebbe comunque cedere le chiavi a terzi non identificati. Inoltre viene evidenziato come la circolare possa creare anche una disparità di trattamento rispetto ad altre attività. I ricorrenti sostengono pure che il provvedimento sarebbe lesivo del principio di proporzionalità e affetto da carenza di potere, poiché il Ministero dell’Interno può stabilire le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati, ma non le modalità di identificazione della clientela. A quanto sopra viene aggiunto che le locazioni brevi sarebbero penalizzate economicamente, non potendo i titolari degli alloggi sostenere i costi dell’identificazione de visu. Inoltre, il provvedimento vanificherebbe gli investimenti già effettuati per i check-in automatizzati e da remoto. Infine, sempre secondo i ricorrenti, la detta circolare finisce per introdurre una nuova fattispecie di reato con un atto di rango secondario, non prevedendo una sanzione amministrativa in caso di violazione. In ogni caso si sottolinea il contrasto con la normativa europea. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La questione


La circolare adottata del Ministero dell’Interno il 18.11.2024 – prot. 0038138 tiene conto delle modifiche del 2011 all’art. 109 del TULPS?

3. La soluzione


Secondo il Tar Lazio l’obbligo dell’identificazione de visu previsto dalla detta circolare si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011, provvedimento che ha modificato il comma 3 dell’art. 109 TULPS. In altre parole, a parere dei giudici ammnistrativi, la circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l’obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive. Il Tar Lazio ha notato che detto obbligo non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica atteso che non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto). Del resto, secondo i giudici ammnistrativi non è facile comprendere per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell’identità da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell’atto impugnato, ciò in linea col principio di proporzionalità che pure governa l’agire pubblico. La circolare ministeriale è stata contestata perché non fornisce giustificazioni adeguate in merito all’obbligo reintrodotto. Alla luce di quanto sopra il Tar Lazio ha ritenuto la circolare viziata, sia per contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 TULPS, sia per violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria. Il provvedimento impugnato è stato annullato.

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4. Le riflessioni conclusive


La circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 ha introdotto nuove regole per l’identificazione degli ospiti nelle locazioni brevi e nelle strutture ricettive. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la sicurezza pubblica, soprattutto in vista di eventi rilevanti come il Giubileo (previsto a Roma a partire dal 24 dicembre 2024), e alla luce della complessa situazione internazionale. La circolare ha imposto ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare de visu gli ospiti, cioè di verificare di persona la loro identità al momento dell’arrivo. Il Ministero ha sostenuto che le procedure di check-in automatizzate non garantiscono la corrispondenza tra il documento d’identità inviato e la persona che effettivamente soggiorna nella struttura.
Il TAR Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno, ritenendo che essa non sia una mera interpretazione dell’articolo 109 TULPS, ma introduca illecitamente un nuovo obbligo per i gestori di strutture ricettive. Il provvedimento è stato dichiarato nullo per violazione del principio di proporzionalità (poiché impone restrizioni eccessive rispetto agli obiettivi prefissati), eccesso di potere e carenza di istruttoria, in quanto la misura è stata adottata senza un’adeguata analisi dei dati e delle conseguenze pratiche.

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Giuseppe Bordolli, Consulente legale, esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. E’ coordinatore della nuova collana “Condominio” del Gruppo Maggioli.
E’ collaboratore di…Continua a leggere

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