Adozione legittima se la madre si rapporta con i figli esclusivamente attraverso il rimprovero

Scarica PDF Stampa
SOMMARIO:

 

Introduzione

La Suprema Corte di Cassazione, attraverso la recente ordinanza del 02/09/2021 n. 23802 ha confermato l’adottabilità di tre minorenni con i quali la madre si rapportava esclusivamente attraverso il rimprovero, ai quali padre e nonne non rivolgevano nessuna attenzione.

Adottabilità dei minori e stato di abbandono

Lo stato di abbandono al quale consegue l’adottabilità dei minorenni deve essere dichiarato anche quando la madre si relaziona con i figli esclusivamente attraverso il rimprovero, non si occupa di dare loro le dovute attenzioni quotidiane, trascura le questioni di salute di una figlia, dimostra di non essere capace di ascoltare quali siano i bisogni dei suoi figli, non collabora con i servizi sociali e non ammette le sue visibili carenze come genitore.

Sulla base di queste considerazioni, viene confermata la decisione del Tribunale per i minorenni e della Corte d’Appello di rendere adottabili tre bambini verso i quali anche le nonne e il padre non hanno mai dimostrato interesse.

È la decisione contenuta nell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 23802/2021.

I fatti in causa

Il Tribunale per i minorenni ha confermato l’adottabilità di tre bambini e la Corte d’Appello adita dai genitori ha confermato la decisione.

Per i minorenni esiste il rischio di pregiudizio irreversibile e grave del loro stato psico e fisico.

Gli operatori della comunità nella quale i bambini sono stati collocati, hanno tenuto a mettere in evidenza il fatto che gli stessi vivessero in un ambiente privo di tutela.

Dopo un anno dall’inserimento i piccoli stavano meglio.

La Corte ha messo in evidenza in modo particolare l’atteggiamento di svalutazione della madre, che era capace di rapportarsi con i figli esclusivamente attraverso il rimprovero, evidenziando in questo modo di non essere capace di ascoltarli e di dare loro le dovute attenzioni, in modo particolare nei confronti della bambina affetta da gravi disturbi respiratori.

La donna non si presentava agli appuntamenti presso il Consultorio familiare e non ammetteva le sue carenze in qualità di genitrice.

Il padre non aveva dimostrato nessun interesse per i bisogni dei figli, anche lui non si era presentato agli appuntamenti fissati e non reagiva all’atteggiamento di svalutazione della moglie.

A completamento del poco entusiasmante quadro familiare, non si interessavano dei bambini neanche le nonne materna e paterna.

La madre decise di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione .

Con il primo motivo contestava la sentenza della Corte d’Appello perché presentava una motivazione apparente sulla questione dell’adottabilità dei minorenni.

Con il secondo motivo lamentava la violazione della normativa interna e internazionale in relazione  all’accertamento della sua capacità di genitrice e la conseguente dichiarazione di adottabilità dei minorenni.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dopo avere trattato in modo congiunto i due motivi sollevati da parte della madre.

La Suprema Corte in primo luogo ha precisato che non può essere affrontata in sede di legittimità la questione della capacità genitoriale della madre, per la quale valutazione,

era stata richiesta una consulenza tecnica, trattandosi di questioni di merito che in sede di legittimità non possono essere censurate.

La Corte ha sottolineato che nel caso specifico le relazioni e i rapporti delle assistenti sociali e degli psicologi rappresentano degli indizi sui quali il giudice può dare forma al suo convincimento, precisando anche il normale sviluppo psichico e fisico, in modo che la rescissione del legame familiare risulti l’unico strumento che gli possa evitare un pregiudizio più grave e assicurare loro assistenza e stabilità affettiva.

Una volta fatte queste premesse la Corte ha evidenziato che nel caso specifico la motivazione non è apparente, come la ricorrente aveva contestato.

Questo è emerso dalla sentenza, che ha motivato la sussistenza di un grave pregiudizio per la crescita dei minorenni, tenendo conto delle relazioni scritte dagli operatori della comunità che hanno descritto l’ambiente familiare nel quale i bambini sono cresciuti come “non tutelante”.

I piccoli non sono stati educati all’igiene quotidiana, la madre aveva nei loro confronti un atteggiamento svalutante, fondato esclusivamente sul rimprovero e sul non  ascoltare le loro necessità.

Le stesse conclusioni sull’incapacità genitoriale della madre sono state quelle della psicologa del consultorio e del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).

Superflua e dilatoria la richiesta di una consulenza finalizzata all’accertamento della capacità genitoriale della madre.

La Corte ha poi precisato che lo stato di adottabilità viene dichiarato dopo la valutazione dello stato di abbandono, considerando in primo luogo il pregiudizio che il comportamento dei genitori può avere sulla salute fisica e psichica dei minori perché la tutela dei loro interessi è primaria, rileva poco l’accertamento della maturità o capacità cognitiva dei genitori.

La legge tutela anche il diritto dei minorenni a vivere e crescere in famiglia, ma quando, come nel caso di specifico, risulta impossibile procedere alla rimozione della situazione di disagio, è legittimo procedere all’accertamento dello stato di abbandono.

Si deve anche ricordare che la legge n. 184/1993, quando si rivolge all’assistenza morale “afferma che il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, che sussiste quando il contegno dei genitori, lungi dal risolversi in una semplice insufficienza dell’apporto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, comprometta o determini grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità di armonico sviluppo fisico e psichico del minore stesso.

Di fronte a un simile nocumento o al rischio di esso, successivi atteggiamenti o progetti genitoriali per un miglioramento della situazione rilevano in quanto, oltre che seri, siano oggettivamente idonei al recupero della situazione stessa”.

Sono considerazioni che la Corte di Appello ha applicato nel caso specifico in modo corretto.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

Sentenza collegata

113467-1.pdf 52kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento