Accordi, gli interessi pubblici non escludono l’applicabilità delle regole civilistiche

Redazione 27/04/12
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Lilla Laperuta

Sebbene nell’ambito di rapporti inquadrabili tra gli accordi ex art. 11 della L. 241 del 1990 siano presenti interessi di matrice pubblicistica, questo non esclude che l’esecuzione di detti accordi sia sottoposta alle comuni regole civilistiche in tema di adempimento, nonché agli obblighi di buona fede delle parti del contratto (art. 1375 c.c.). È quanto emerge dalla sentenza n. 2433 del 24 aprile pronunciata dalla sez. IV del Consiglio di Stato. In questa direzione, si è ribadito che, pur nell’ambito di un rapporto convenzionale, l’esistenza di un potere discrezionale del soggetto pubblico non vale di per sé a escludere che il giudice possa e debba fare applicazione diretta anche della disciplina dell’inadempimento del contratto, allorché una parte del rapporto contesti alla controparte un inadempimento degli obblighi di fare (cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2568).

In ambito di accordi, dunque, devono trovare ingresso nella valutazione del giudice – si rimarca a Palazzo Spada – anche le regole di diritto comune in materia di imputabilità dell’inadempimento, di prova del danno cagionato e di congruità e proporzionalità della relativa sanzione.

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