Violenza privata: casi di configurabilità

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Quando non è configurabile il delitto di violenza privata. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n.9886 del 13-12-2023

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Indice

1. La questione: violenza privata


Il Tribunale di Potenza aveva confermato una pronuncia del locale Giudice di Pace il quale, a sua volta, aveva ritenuto responsabile l’imputato dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 612 e 582 cod. pen., oltre a condannarlo al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore della costituita parte civile.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’incompetenza per materia del giudice di pace perché la corretta qualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto essere quella di cui all’art. 610 cod. pen., in quanto la persona offesa era stata “costretta” a cambiare direzione in bicicletta, a “strisciare” e cadere sul muretto delimitativo della strada. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia penale

Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata infondata alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un “pati”, ma siano essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa” (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018; conf. per il principio espresso, sez. 5, n. 6208 del 14/12/20; sez. 5, n. 47585 del 07/10/2016).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando non è configurabile il delitto di violenza privata.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che il delitto di violenza privata non può essere configurato quando gli atti di violenza non sono finalizzati a costringere la vittima a patire qualcosa, ma causano direttamente danni senza coinvolgere una fase intermedia di costrizione della libertà della persona offesa.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare la sussistenza di questo illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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