>>>Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 48909 del 16-12-2022<<<
Ciò posto, avverso questo provvedimento era proposto appello da parte dell’imputato e la Corte territoriale di Palermo procedeva alla riforma della decisione emessa nel primo grado di giudizio.
Orbene, a fronte di ciò, sempre la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure deducendo, tra i motivi addotti, l’inosservanza dell’art. 610 cod. pen..
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Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata.
Tale provvedimento può quindi essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare siffatto elemento costitutivo di tale fattispecie delittuosa.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.