“Valutazione delle offerte tecniche e possibile annullamento della gara d’appalto” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 4514 del 04.09.2014).

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Il pronunciamento di cui trattasi ha ad oggetto un ricorso in appello avverso la legittimità degli atti di una gara d’appalto indetta da una determinata università per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria per tre anni.

Più in particolare, oggetto di doglianza è l’attività della commissione giudicatrice che – dopo aver assegnato i punteggi delle offerte tecniche – non avrebbe, ad avviso dell’appellante, effettuato la c.d. “riparametrazione”, applicando un metodo di attribuzione di detti punteggi difforme dalle previsioni normative di settore e dalla disciplina di gara e alterando così “il rapporto prezzo-qualità stabilito dalla stazione appaltante in sede di bando”.

Mentre, tuttavia, il giudice amministrativo di primo grado accoglieva il ricorso – annullando la procedura di gara qui in discussione – secondo la Sez. VI del Consiglio di Stato detta decisione è errata nella parte in cui annulla gli atti impugnati ai fini della ripetizione della gara, in quanto “al riscontro dell’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche non necessariamente deve conseguire l’annullamento dell’intera gara” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1332 dell’8 marzo 2012).

In virtù del basilare principio di conservazione dell’effetto utile degli atti giuridici (espressione dei principi di economicità e di buon andamento dell’azione amministrativa) è preferibile, infatti, annullare “il solo segmento procedimentale relativo alla valutazione delle offerte tecniche”; ciò perchè laddove venisse annullata l’intera gara d’appalto verrebbe inevitabilmente compromessa “. . . (omissis) . . . la garanzia di effettività della tutela giurisdizionale in relazione all’interesse leso oggetto di tutela, essendo la pretesa del ricorrente soddisfatta dalla valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre contestualmente presentate”.

In secondo luogo, poi – prosegue il Collegio – di fronte all’impossibilità di rinnovare parzialmente una gara, in presenza di offerte già conosciute, occorre precisare che “le offerte, pur non potendo mutare, possono però essere apprezzate nuovamente, senza violare la par condicio che è il valore protetto della segretezza delle offerte medesime, mentre il rischio di condizionamenti del giudizio della Commissione è evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la compiutezza della verbalizzazione, alle quali la Commissione è chiamata nel rinnovare il giudizio”[1].

La Sez. VI del Consiglio di Stato, inoltre, aveva già precedentemente chiarito che l’annullamento dell’intera gara d’appalto potrebbe verificarsi esclusivamente nei casi in cui le ragioni del predetto annullamento siano ricollegabili “. . . (omissis) . . . all’illegittima composizione della Commissione di gara o alla sua non idoneità tecnica, oppure alla condotta della Commissione seriamente lesiva dei doveri di imparzialità o che denotino un atteggiamento di prevenzione nei confronti di uno o più concorrenti o di favoreggiamento di altri . . . (omissis) . . .”. Anche l’Adunanza Plenaria (cfr. sentenza n. 30 del 26 luglio 2012), del resto, aveva recentemente ritenuto possibile la rinnovazione (da parte della stessa Commissione di gara) “. . . del solo segmento di gara della valutazione dei progetti tecnici in luogo della ripetizione dell’intera gara, anche quando siano state già conosciute le offerte economiche dei concorrenti”.

Ritornando, dunque, alla fattispecie qui in discussione, non potrà che procedersi – proprio in ragione delle argomentazioni giuridiche sopra esposte – alla rinnovazione (da parte della commissione di gara) del solo tratto procedimentale relativo alla valutazione delle offerte.

 


[1]               Vedasi, in tal senso, la previsione dell’art. 84, comma 12, del c.d. “Codice dei contratti pubblici”, secondo cui – in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti – è riconvocata la medesima Commissione. Ciò vale anche nell’ipotesi di rinnovazione parziale della gara: la circostanza che “a determinate operazioni debba presiedere la medesima Commissione è, infatti, coerente con l’importanza primaria dell’omogeneità di giudizi espressi prima e dopo il provvedimento di annullamento”

Avv. Tramutoli Daniele

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