In omaggio al prof. emerito Marcello Gallo, tale contributo, propone il suo apporto nella costruzione dell’iter logico-motivazionale della nota pronuncia Franzese del 2002, in relazione al grado di probabilità richiesto in ordine alla valutazione della sussistenza, in concreto, del nesso causale materiale.
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Indice
- u003cstrongu003e1. La teoria condizionalistica e i suoi corollariu003c/strongu003e
- u003cstrongu003e2. Il grado di certezza alla “Federico Stella” e alla “Marcello Gallo”u003c/strongu003e
- u003cstrongu003e3. La credibilità razionale nella pronuncia Franzeseu003c/strongu003e
- 4. Conclusione
- Bibliografia
- Note
1. La teoria condizionalistica e i suoi corollari
L’uomo è dotato di libero arbitrio[1], per cui è capace di determinare, tramite la volontà, le proprie scelte e le proprie azioni. Allo stesso tempo, in alcuni casi ed in certi momenti (aderenza al caso concreto) la volontà umana può essere determinata da uno o più fattori (interni o esterni all’uomo) che si pongono in relazione causale alla stessa. Tali fattori possono agire in uno stadio che precede la formazione della volontà, oppure possono essere concomitanti o susseguenti alla stessa. Allo stesso tempo, nel corso dell’azione possono verificarsi dei fattori che vadano ad incidere sul decorso causale della stessa, provocando di fatto un evento che non era stato voluto dall’agente.
La valutazione del nesso causale[2] materiale (elemento oggettivo del reato) si basa sull’analisi del rapporto causale tra una determinata condotta (commissiva o omissiva) e la produzione di un certo evento (dannoso o pericoloso), al fine di determinare o meno la responsabilità penale del soggetto agente (tipicità del reato).
La causalità materiale è disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p. che, rispettivamente, si riferiscono alla condotta umana come causa (immediata) e come concausa (mediata) di un certo evento.
Per ritenere tipico un fatto di reato è quindi, necessario procedere all’accertamento che quell’evento dannoso o pericoloso sia la conseguenza (conditio sine qua non) della condotta commissiva o omissiva tenuta dal soggetto autore del fatto (astrattamente previsto come reato). In sostanza, in relazione alle condotte commissive, si procederà con un giudizio controfattuale, basato sul processo di eliminazione mentale delle medesime dal decorso causale. Se, eliminando la condotta verificatisi, dal decorso causale, l’evento si sarebbe prodotto ugualmente, allora quella condotta non può dirsi causa di quell’evento. In relazione alle condotte omissive (il mancato rispetto dell’obbligo giuridico di tenere una certa condotta, da cui sia derivato un evento dannoso o pericoloso equivale a cagionarlo ex art. 40 c.p.), si procederà con un doppio giudizio: si aggiungerà al decorso causale la condotta che si sarebbe dovuta tenere (posizione di garanzia) e si verificherà se attraverso tale condotta l’evento si sarebbe o meno prodotto.
Ma quando quell’azione o quell’omissione, può effettivamente dirsi causa di quell’evento?
Dall’analisi delle disposizioni sopra richiamate, si evince che la condotta tenuta dal soggetto agente è causa di quel particolare evento, anche quando nel corso dell’azione siano intervenuti altri fattori capaci anch’essi di determinarlo (fatti antecedenti, concomitanti e susseguenti ex c. 1 art. 41 c.p.), perfino quando nel corso di azione agisca un altro uomo (c.3 art.41 c.p.). Il nesso causale viene interrotto solo da un fattore susseguente (che agisce dopo la realizzazione della condotta posta in essere dall’agente) che sia da solo in grado di determinare quel particolare evento (c.2 art.41 c.p.).
La questione problematica, che per anni ha impegnato sia la Giurisprudenza, sia la dottrina[3] e che non può dirsi ancora risolta completamente, è l’individuazione del criterio logico-giuridico per procedere all’accertamento del nesso causale, poiché il codice penale tace sul punto.
Invero, dall’esame del combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. si rinviene il criterio della conditio sine qua non (teoria condizionalistica) attraverso il quale, si considera causa di un certo evento ogni condotta umana idonea a produrlo. Unico correttivo stabilito per legge è la disposizione ex c. 2 dell’art. 41 c.p. sopra richiamata. Seguendo l’impostazione della teoria condizionalistica però, si genera un pericoloso regresso all’infinito, tale per cui ogni condotta dipendente è considerata causa dell’evento finale (ipotesi di scuola, è l’esempio della madre che genera l’autore dell’illecito penale: se non lo avesse generato, l’evento non si sarebbe prodotto), in palese violazione del principio di determinatezza (difficoltà di accertare in concreto l’ipotesi astratta) e chiarezza della disposizione normativa (incertezza del precetto ex artt. 25 Cost. 1 e 199 c.p.). Inoltre, non consente di mitigare il giudizio di accertamento in ordine alla verificazione di fattori imprevedibili e/o indomabili (decorso causale atipico/ipotetico, causalità addizionale) da parte dell’agente, in palese violazione del principio di colpevolezza (responsabilità penale personale art. 27 Cost.).
Per le ragioni poc’anzi esposte, si sono sviluppate, nel tempo, diverse teorie al fine di apportare un correttivo alle problematiche riconnesse all’applicazione della teoria condizionalistica pura, (equivalenza delle cause)[4] [5] [6]:
- teoria della causalità adeguata (accertamento dell’idoneità della condotta posta in essere alla produzione dell’evento, secondo un giudizio basato sull’ id quod plerumque accidit–prevedibilità dell’evento);
- teoria della causalità umana (elaborata dall’Antolisei, si basa sul potere di dominio delle condizioni dell’azione da parte dell’autore della condotta e dunque sull’accertamento della non verificazione di fattori eccezionali).
Entrambi i correttivi però, non consentono di fornire un criterio di giudizio valido quando non si hanno conoscenze in merito alla capacità di un certo fattore, di determinare un certo evento. Si pensi ai noti casi di cronaca del disastro di Stava[7] del 1985, al caso ThyssenKrupp[8],o al più recente disastro dell’Ilva[9] e alle malattie epidemiche e tumorali in generale.
Proprio a causa di queste incertezze, da ultimo, si è fatto ricorso alla teoria della causalità scientifica secondo la quale, si accerta che una condotta è causa di un certo evento secondo una data legge scientifica di copertura. Dall’applicazione del metodo scientifico deriva il problema di individuare il grado di certezza sufficiente per ritenere provato il nesso di causalità.
2. Il grado di certezza alla “Federico Stella” e alla “Marcello Gallo”
Per superare le problematiche legate alla valutazione del nesso causale, sopra evidenziate, il Prof. Federico Stella elaborò la teoria della legge scientifica di copertura (metodo della sussunzione del nesso causale sotto leggi scientifiche)[10], la quale portò alla soluzione del noto caso del disastro di Stava. Infatti, solo attraverso una spiegazione causale generalizzante (secondo leggi scientifiche valide) si è in grado di superare l’indeterminatezza legata all’ampio potere discrezionale del giudice nella valutazione del caso concreto. Secondo Stella, affinché tale condizione possa dirsi avverata, bisogna raggiungere un grado di certezza assoluta (corrispondente al 100% delle probabilità statistiche): data una condotta x ed un evento y, bisogna cercare una legge scientifica valida che riconduca y ad x al 100%. Una posizione garantista perfettamente in linea con il rispetto del principio dell’ oltre ogni ragionevole dubbio, “forse troppo”! Infatti, le questioni più controverse si creano in relazione ad eventi che non sono ampiamente conosciuti dal punto di vista scientifico e che richiedono un approccio necessariamente relativistico. In altre parole, a fronte di determinati eventi, si può ragionare solo in termini di probabilità relativa (es. corti epidemiche). Ancora, ragionando in termini di probabilità assoluta, si cadrebbe nel pericolo di lasciare impunite condotte che nel caso concreto possono aver determinato quell’evento.
Tali condizioni sono alla base dell’intuizione del Prof. Marcello Gallo[11], secondo il quale, assodato che in molti campi del sapere, compresa la scienza, non vi può essere un grado di certezza assoluta, per la valutazione del nesso causale bisogna adottare un approccio razionale, basato sull’analisi del caso concreto (causalità individuale). Infatti, nel caso concreto, hic et nunc, può accadere sia, che una certa condotta venga considerata causa di un certo evento solo perché vi è una legge scientifica in grado di spiegarne il nesso causale, anche con un grado di certezza pari o comunque vicino a 100, ma che hic et nunc tra condotta ed evento non vi sia alcun legame di dipendenza, sia che una certa condotta è condizione di un certo evento anche in assenza di una legge scientifica di copertura o quando la stessa non raggiunga il grado di probabilità pari a 100. Ne consegue che, per valutare il nesso di causalità è si, necessario individuare una legge scientifica di copertura ma, tale nesso deve essere valutato nel caso concreto, hic et nunc, secondo i criteri della logicità e della razionalità (recupero del ruolo interpretativo del giudice e applicazione del metodo della probabilità logica o della credibilità razionale[12]).
Oltretutto, si ricorda che il processo si fonda sul contraddittorio tra le parti (possibilità di contrastare una risultanza probatoria). Questo implica che ogni prova deve comunque essere valutata dal giudice[13] (analisi del caso concreto attraverso il confronto probatorio calato nel contesto di riferimento) che è libero, secondo un metodo logico-razionale-legale, nel suo convincimento (di cui darà dimostrazione attraverso la motivazione della sentenza).
3. La credibilità razionale nella pronuncia Franzese
Assodato che non sempre è possibile disporre di una legge scientifica di copertura e che il criterio della probabilità statistica mal si adegua alla valutazione del nesso causale calato nel caso concreto, in ottica costituzionalmente orientata, la Cassazione[14] nella storica pronuncia Franzese del 2002 si allinea all’intuizione del prof. Gallo. Infatti, per giungere alla valutazione del corretto iter logico-giuridico motivazionale, ritiene il criterio della probabilità statistica, generalizzante, inidoneo per apportare un valido contributo nella risoluzione del caso concreto, il quale è necessariamente individualizzante. Questo dato si traduce con la necessità di valutare ogni elemento disponibile e tale operazione, nulla ha a che vedere con l’applicazione automatica di una mera legge scientifica o statistica di copertura. Al contrario, qualsiasi legge scientifica/statistica per poter produrre effetti nelle dinamiche processuali, deve superare il vaglio di validità e di ammissibilità, per poi essere valutata in relazione a tutte le risultanze probatorie emerse nel caso specifico (metodo abduttivo e metodo induttivo-inferenziale). Inoltre, l’applicazione di una legge scientifica o statistica generalizzante, per le ragioni già esposte, non consente di realizzare la funzione stessa del giudice: garantire la giustizia del caso specifico sottoposto alla sua valutazione. Per quanto esposto, secondo la Cassazione, il criterio della probabilità logica o della credibilità razionale è quello che meglio si adegua alle esigenze processuali (consentendo una valutazione in concreto) al fine di garantire il corretto svolgimento dell’iter valutativo richiesto al giudice, in ottica di realizzare la “miglior giustizia” hic et nunc.
4. Conclusione
La pronuncia Franzese (2002) a distanza di 21 anni, continua ad essere un punto di riferimento per le soluzioni giurisprudenziali vertenti in materia di nesso causale. A questa, si deve il pregio di aver apportato, con una motivazione logica, esaustiva e convincente, una soluzione generalmente accettabile in ordine al lungo dibattito giurisprudenziale e dottrinale intorno alla valutazione del nesso causale e all’inadeguatezza della teoria condizionalistica pura prevista dal codice penale. Attraverso un lavoro interpretativo magistrale, le sezioni Unite della Cassazione sono riuscite a coniugare il rispetto dei principi penalistici e le esigenze processuali in relazione alla relatività della conoscenza a cui l’uomo, in quanto tale, soggiace. Nella moltitudine delle situazioni fattuali-sociali, a fronte dell’impossibilità di avere sempre a disposizione una legge scientifica in cui poterle sussumere, per la soluzione del caso concreto, il ruolo del giudice risulta fondamentale. La credibilità razionale/probabilità logica non fa altro che riprendere i principi che regolano il processo penale nel rispetto del diritto penale sostanziale (legalità, colpevolezza). Infatti, nella valutazione delle prove, il giudice applica sia il criterio della razionalità, che il criterio della logicità addivenendo al suo convincimento (libero). Razionalità e logicità che devono emergere dalla motivazione, pena l’illegittimità della decisione. La Franzese recupera tali criteri e li applica anche nella valutazione del nesso causale, perché fondamentalmente si tratta sempre di una questione probatoria.
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Bibliografia
- Bartoli R., Il problema della causalità penale, dai modelli unitari al modello differenziato, Giappichelli, 2010, sul confronto delle teorie probabilistiche;
- Canzio G., Donati L.L., Prova scientifica e processo penale, Cedam, 17.05.2022;De Caro M., Il libero arbitrio: Una introduzione, Edizioni Laterza, 2004;
- Carcaterra G., Presupposti e strumenti della scienza giuridica, Giappichelli, 2012, pp. 245ss.;
- Daniele M., Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, G. Giappichelli, 2009;
- Deganello M., I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale, Giappichelli, 2005
- Gallo I.M., Diritto penale italiano. Appunti di parte generale. Volume primo, Giappichelli, 2014;
- Gianti D., Monateri P. G., Balestrieri M., Causazione e giustificazione del danno, Giappichelli, 2016;
- Guerrieri T., Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di maggiore attualità, Halley, 2007;
- Jann V., Amianto nello stabilimento Ilva di Taranto: le motivazioni della sentenza di appello del processo a carico di ventisette ex dirigenti della società, riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9386-schedajannamiantoilva.pdf;
- Morici C., Morte del lavoratore per esposizione alle polveri di amianto: sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato le misure di sicurezza necessarie nei confronti del lavoratore ammalatosi, riv. Diritto, 10.05.2012, su
- Red. Morte per esposizione all’amianto: solo la prova del nesso causale rende condannabile il datore di lavoro (Cass. pen. n. 49815/2012), riv. Diritto, 21.12.2012;
- Red., Il concetto di casualità in dottrina e in giurisprudenza, riv. Diritto, 7.12.2000
- Red. Il nesso causale nel diritto penale, riv. Diritto, 11.02.2019
Note
- [1]
De Caro M., Il libero arbitrio: Una introduzione, Edizioni Laterza, 2004. cit. L’uomo è dotato del libero arbitrio perchè è ragionevole che sia così.
- [2]
Red. Il nesso causale nel diritto penale, riv. Diritto, 11.02.2019, su https://www.diritto.it/il-nesso-causale-nel-diritto-penale/
- [3]
Red., Il concetto di casualità in dottrina e in giurisprudenza, riv. Diritto, 7.12.2000, su https://www.diritto.it/concetto-casualita-dottrina-giurisprudenza/
- [4]
Di derivazione del noto criminalista tedesco von Buri (1873).
- [5]
Elaborata per la prima volta dal fisiologo tedesco von Kries (1889)
- [6]
Antolisei elabora la teoria della causalità umana sul presupposto logico che l’uomo non è in grado di dominare tutti gli eventi che accadono in natura e di conseguenza la condotta dell’agente non può essere ritenuta condizione dell’evento quando alla sua produzione sia ricollegabile un evento indomabile dalle capacità umane.
- [7]
Il giudizio sul disastro di Stava si concentrò sull’indagine in merito alla prevedibilità dell’evento catastrofico dal punto di vista scientifico, sull’orma di quanto accaduto in occasione della frana del Vajont avvenuta nel 1963 il cui processo si concluse in terzo grado con la conferma delle condanne per disastro colposo aggravato dalla previsione dell’evento. Però, mentre nella decisione sul caso Vajont ci si affidò al criterio dell’intuizione del giudice basato sull’impossibilità di trovare una spiegazione scientifica del nesso causale, il giudizio di Stava si caratterizza per il ricorso alle leggi scientifiche.
- [8]
Cassazione pen. sez. Unite, sentenza n. 38343, del 24 aprile 2014
- [9]
Jann V., Amianto nello stabilimento ilva di taranto: le motivazioni della sentenza di appello del processo a carico di ventisette ex dirigenti della società, riv. Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9386-schedajannamiantoilva.pdf;
Morici C., Morte del lavoratore per esposizione alle polveri di amianto: sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato le misure di sicurezza necessarie nei confronti del lavoratore ammalatosi, riv.Diritto, 10.05.2012, su https://www.diritto.it/morte-del-lavoratore-per-esposizione-alle-polveri-di-amianto-sul-datore-di-lavoro-l-onere-di-provare-di-aver-adottato-le-misure-d.;
Red. Morte per esposizione all’amianto: solo la prova del nesso causale rende condannabile il datore di lavoro (Cass. pen. n. 49815/2012), riv. Diritto, 21.12.2012, su https://www.diritto.it/sentenze/morte-per-esposizione-all-amianto-solo-la-prova-del-nesso-causale-rende-condannabile-il-datore-di-lavoro-cass-pen-n-49;
Sulla valutazione del nesso causale tra le condotte in violazione delle norme anti-infortunistiche e le morti per mesotelioma pleuricoda esposizione ad amianto e il problema della c.d. Dose killer (è sufficiente una sola esposizione per causare la morte? ). - [10]
Canzio G., Donati L.L., Prova scientifica e processo penale, Cedam, 17.05.2022; Gianti D., Monateri P. G., Balestrieri M., Causazione e giustificazione del danno, Giappichelli, 2016, pp. 98ss., sulla teoria di Federico Stella inerente al grado di probabilità accettabile per provare il nesso causale; Guerrieri T., Studi monografici di diritto penale. Percorsi ragionati sulle problematiche di maggiore attualità, Halley, 2007, pp.85 ss.
- [11]
Bartoli R., Il problema della causalità penale, dai modelli unitari al modello differenziato, Giappichelli, 2010, sul confronto delle teorie probabilistiche; Gallo I.M., Diritto penale italiano. Appunti di parte generale. Volume primo, Giappichelli, 2014
- [12]
Marcello Gallo, allievo di Antolisei, recupera la teoria della causalità umana orientandola all’applicazione del metodo scientifico.
- [13]
Carcaterra G., Presupposti e strumenti della scienza giuridica, Giappichelli, 2012, pp. 245ss.; Daniele M., Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, G. Giappichelli, 2009; Deganello M., I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale, Giappichelli, 2005
- [14]
Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione del 10 luglio 2002, sulla valutazione del nesso di causalità nei reati omissivi in materia di responsabilità penale del medico, estensibile anche alle condotte commissive.
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